Un comunicato ANACNA sottolinea l'assoluzione nei riguardi dei controllori volo.
Nessun responsabile quindi. Dopo 5 anni, quasi trenta udienze ecco l’assoluzione dei 15 imputati.
Come se non fosse accaduto nulla. Il 20 aprile 2004 il volo MD80 Alitalia, in arrivo da Roma Fiumicino con 92 passeggeri e sette membri di equipaggio, all'ingresso sul piazzale di sosta si era scontrato con un camion impegnato in lavori per l'ampliamento dello stesso piazzale. 7 membri dell’equipaggio, era appena atterrato e aveva imboccato il raccordo Bravo, dove si stavano effettuando dei lavori per l’ampliamento dell’area di sosta. L’ala destra dell’aereo spezzandosi aveva causato la fuoriuscita di 1700 litri di carburante mentre i passeggeri venivano evacuati lungo lo scivolo di emergenza.
INCIDENTE AEREO DI RONCHI - ASSOLTI I CTA : IL FATTO NON SUSSISTE
Venerdì, 2 marzo 2012
Nel procedimento giudiziario instaurato a seguito dell’incidente aereo avvenuto a Ronchi dei Legionari nel 2004 – (tra l’aeromobile MD-82 marche I-DAWR, con a bordo 92 passeggeri e 6 membri di equipaggio, operante il volo AZA 1357 ed un autocarro posizionato in prossimità dell’area asfaltata del piazzale antistante l’aerostazione), presso il Tribunale di Gorizia è stata data lettura del dispositivo di primo grado in cui, per il delitto di cui agli artt. 113 (Cooperazione nei delitti colposi) e 449 primo comma (Delitti colposi di danno), nonché l'aggravante prevista al secondo comma del medesimo articolo (caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone):
si pronunzia assoluzione poiché il fatto non sussiste
Si ricordi che, alla richiesta di rinvio a giudizio per i controllori in servizio durante l'accadimento seguiva, nell’udienza di venerdì 21 ottobre 2011, la richiesta “non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato”, previa derubricazione dei fatti in disastro colposo innominato, da parte della pubblica accusa.
Una efficace strategia difensiva e una attenta e professionale valutazione del Collegio giudicante permetteva allo stesso di emettere Sentenza di assoluzione.
Sebbene non si conoscano ancora le motivazioni di tale Sentenza ANACNA rileva con soddisfazione che è stato senza dubbio raggiunto un giusto equilibrio tra norme di diritto e norme tecniche.
Il richiamo fondamentale alla Convenzione di Roma (1952) al fine di definire correttamente il momento in cui inizia, ovvero termina, la fase d'involo e, dunque, l'esistenza dei presupposti di diritto per contestare esattamente la fattispecie prevista all'articolo 449 c.p., evidenzia oltremodo l'importanza, in eventi aeronautici d'interesse giudiziario, dei dovuti riferimenti alle norme tecniche che gli appartengono.
ANACNA esprime vivo apprezzamento per il risultato raggiunto, augurandosi che quanto maturato dal Tribunale di Gorizia sia di auspicio per la creazione di disposizioni di legge adeguate che consentano sempre il giusto equilibrio tra le norme di diritto e quelle tecniche.
data inserimento: Venerdì 09 Marzo 2012