Verso uno scenario di coesistenza possibile e/o sua esclusione? La materia in questione, ovvero l'analisi degli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione e la loro adozione sulle tantissime piste di volo, dalle aviosuperfici, alle piste militari (italiane, USA e NATO). a quelle di aviazione commerciale da 1600 a 4000 metri di lunghezza implicano considerazioni e certificazioni circostanziate (da parte di ENAC) sulle possibili interferenze con le zone di tutela A, B, C e D, oltre che al risk assessment – rischio terzi.
Dal “casus belli” dell'aeroporto Giuseppe Verdi, con la richiesta di un riscontro in merito sottoposta ad ENAC dal Gruppo Consigliare Parma Protagonista gli interrogativi non potranno che essere resi trasparenti anche negli scali aerei con insediamenti “sensibili”, pre-esistenti alla stessa adozione del Piano di Rischio.
Al Capogruppo Parma Protagonista
Sig. Pier Paolo Eramo - PEC cons.eramo@pec.comune.parma.it
Oggetto: Aeroporto di Parma.
Possibili interferenze con zone di tutela aeroporto Giuseppe Verdi –
Richiesta riscontro in merito a risposta Comune di Parma
Si fa riferimento alla PEC di pari aggetto inviata dal capogruppo Parma Protagonista (agli atti prot. ENAC n. 65305 del 15/06/2018) con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle possibili interferenze del nuovo centro commerciale con le aree di tutela del piano di rischio. In merito a quanto sopra si evidenzia quanto segue.
Con nota prot. n. 77796 del 02/05/2011 e successive integrazioni il Comune di Parma aveva inviato il piano di rischio secondo la configurazione delle aree di tutela vigente, ante emendamento 7 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (aree di tutela A, B e C alle spalle della pista, assenza
delle fasce laterali C e D).
A seguito dell’ultima integrazione del piano di rischio, inviata dal Comune con nota prot. n. 177025 del 05/10/2011, l’Ente aveva emesso parere positivo con nota prot.n. 138604 del 27/10/2011.
Nella stessa nota l’ENAC aveva comunicato all’Amministrazione locale l’imminente modifica del Regolamento sopra citato relativamente al paragrafo 6 del capitolo 9 riportante le linee guida per la redazione dei piani di rischio, con necessità di adeguamento del piano di rischio stesso.
Con l’emanazione dell’Emendamento 7 del Regolamento, avvenuto in data 20/10/2011, sono state introdotte le fasce laterali della configurazione del piano di rischio, denominate zone di tutela C e D, con specifiche indicazioni sulle destinazioni d’uso ed attività non compatibili in considerazione del carico antropico
associato.
Nell’ambito del processo istruttorio relativo al Piano di Sviluppo dell’aeroporto di Parma, avviato nel 2017, la Direzione Pianificazione e Progetti responsabile di tale istruttoria, è venuta a conoscenza dell’intenzione del Comune di Parma di realizzare un centro commerciale in area prossima al sedime aeroportuale, e ricadente nelle
zona di tutela laterale C e D del piano di rischio.
In considerazione di quanto sopra la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica aveva inviato un sollecito al Comune (nota prot. n. 128655 del 20/12/2017), invitando l’Amministrazione locale a predisporre quanto prima l’aggiornamento del piano di rischio, ricordando che in carenza di adozione dello stesso nessuna opera od attività poteva essere autorizzata nelle aree di tutela laterali C e D.
Nella stessa nota si dava evidenza del prolungamento pista lato nord, previsto nel piano di sviluppo aeroportuale, sul quale l’Ente aveva espresso la propria preliminare condivisione tecnica, con prescrizioni.
A seguito di tale invito il Comune ha trasmesso la nota prot. n. 60027/2018 del 20/03/2018 (agli atti prot. ENAC n. 29308 del 20/03/2018) nella quale ha dichiarato che:
- il piano Urbanistico Attuativo dell’intervento denominato “Scheda norma D12/sub ambito 26SN2” che prevede la realizzazione di un polo fieristico/congressuale/commerciale, è stato approvato il 07/12/2010;
- la convenzione urbanistica attuativa è stata sottoscritta in data 09/06/2011;
- il piano di rischio, sul quale l’Ente aveva emesso il parere favorevole, già teneva conto della pianificazione attuativa di tale area.
In merito all’ultimo punto si rappresenta che nell’area di tutela B, unica zona di tutela interessata dall’intervento, sulla quale l’Ente ha condotto l’istruttoria ricade solo una piccola parte del sub-ambito 26S2, con destinazione d’uso commerciale e direzionale. Si precisa che il relativo piano di rischio prevedeva in tale area un’edificazione con funzione ludico-ricreativa con parcheggi, alla quale era stato associato un incremento di carico antropico pari a 122 unità, in riduzione rispetto alla iniziale previsione del vigente strumento urbanistico.
La restante area del sub-ambito 26S2 ricade invece nelle aree laterali di tutela C e D per le quali, come già evidenziato, non è stato ancora predisposto il piano di rischio e della quale l’Ente non conosce l’entità in termini di incrementi volumetrici e di carico antropico associato.
In considerazione di quanto sopra, con nota prot. n. 42480 del 23/04/2018 l’Ente ha chiesto al Comune di Parma di:
- fornire gli estremi dell’autorizzazione del costruendo/i edificio/i (centro commerciale);
- valutare l’adozione di apposite misure di autotutela come la sospensione temporanea dei lavori di costruzione dell’edificio/i, nel caso in cui gli stessi fossero stati già avviati;
- presentare l’aggiornamento del piano di rischio, con tutte le informazioni necessarie, per le fasce laterali C e D.
In data 26/06 u.s. è pervenuta una nota del Comune di Parma in risposta alla predetta nota del 23/04/2018, su cui verranno svolte le opportune analisi e valutazioni.
Si evidenzia infine che anche nel 2016 con nota ENAC prot. n. 111801 del 31/10/2016 la Direzione Operazioni Nord Ovest, territorialmente competente, aveva autorizzato la realizzazione di tale opera ai sensi dell’art. 709 comma 2 del Codice della Navigazione rammentando che tale parere è rilasciato ai soli fini di
attestazione di compatibilità degli edifici in oggetto con la sicurezza della navigazione aerea e che la valutazione della conformità ai piani urbanistici territoriali, compreso il piano di rischio aeroportuale, resta in capo ai competenti uffici del Comune di Parma.
Alla luce di tutto quanto sopra è evidente che l’ENAC non ha mai espresso alcun parere o approvazione sul presunto centro commerciale per gli aspetti riferibili al 5° comma dell’art. 707 del Codice della Navigazione (piani di rischio).
Distinti saluti
Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005)
data inserimento: Giovedì 12 Luglio 2018