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Intervento del Com.te
Renzo DENTESANO al Convegno presso il Consiglio di Stato.
Osservazioni sul documento
conclusivo del Comitato parlamentare per l’indagine conoscitiva sullo
stato dell’Aviazione Civile italiana.
La tragedia di Linate rappresenta la punta
dell’iceberg dello stato di crisi dell’Aviazione Civile nazionale. In
questo importante settore industriale nazionale non mancano né
le leggi né le regole, forse troppe e comunque da adeguare alle
norme internazionali dell’ICAO, bensì manca la presa di coscienza
che da tante malfatte riforme del settore si è giunti ad
un «non-sistema», certamente non "il sistema" indicato
dall’ICAO.
A tal riguardo citerò quanto prescrive l’ICAO nel capitolo 2 del
«Manuale delle procedure
per l’ispezione, la certificazione e la sorveglianza continua delle Operazioni»:-
«2.1.1 – Vi sono due requisiti indispensabili per l’avviamento di un
sistema normativo. Essi sono:-
- La preordinazione,
nella legge fondamentale dello Stato sull’Aviazione, di un Codice di
norme per la navigazione aerea e la sua relativa promulgazione; e
- L’istituzione di
apposito organismo dello Stato, di seguito denominato Autorità
dell’Aviazione Civile (CAA), con i necessari poteri per imporre l’osservanza
delle norme.»
Stabilisce ancora l’ICAO, al capitolo 2 del
«Manuale per la
supervisione sulla sicurezza»,
che:-
«2.1 – La sorveglianza
sulla sicurezza è una funzione per mezzo della quale uno Stato
contraente garantisce il reale adempimento delle norme uniformi e
delle specificazioni tecniche
(SARPs) e delle procedure collegate, relative alla sicurezza, contenute
negli Allegati tecnici alla Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale
e relativi documenti.»
Ribadisce infine l’ICAO nel «Manuale
sulla certificazione degli aerodromi»:
«La responsabilità
di garantire sicurezza, regolarità ed efficienza sugli aeroporti
sotto la rispettiva giurisdizione resta attribuita al
singolo Stato. Perciò è essenziale che, anche
qualora l’operatività di un aeroporto venga delegata ad un Operatore
(Airport Operator), lo Stato mantenga la propria responsabilità
di sorveglianza e sia in grado di garantire che l’Operatore ottemperi
alle SARPs dell’ICAO oppure alle apposite leggi nazionali.»
Rammento che l’art. 38 della Convenzione
di Chicago stabilisce che uno Stato contraente, non in grado di uniformarsi
completamente alle SARPs, o che ritenga di adottare regolamenti
differenti dallo standard internazionale, dovrà notificare
immediatamente all’ICAO le differenze fra i propri metodi e
quelli stabiliti dall'Organizzazione. In tale evenienza, il Consiglio
dell’ICAO comunicherà a tutti gli altri Stati le differenze notificate.
In oltre cinquant’anni di adesione all’ICAO, l’Italia non ha mai notificato
alcuna differenza, [come si evince dai "Supplements" esistenti
in tutti gli Annessi], pertanto sarebbe disastroso che i nostri
legislatori ignorando gli effetti di tale inadempienza, emanassero altre
norme in profondo, sostanziale contrasto con la filosofia degli
Annessi che, come Stato, dobbiamo ancora formalmente recepire nel nostro
ordinamento interno per la loro pratica applicazione.
Ciò premesso richiamo l'attenzione sulle conseguenze di quanto
proposto dal documento conclusivo dell'On Romani, realizzato senza
aver compreso quale sia il male che affligge l’Aviazione Civile
italiana, particolarmente in merito alla proposta di traslazione del
potere pubblico, detenuto dalla figura del Direttore di aeroporto, ad
un soggetto privato e carico di interessi commerciali com’è il
Gestore aeroportuale totale.
L’attuale Autorità aeroportuale,
forse non adeguatamente rappresentata da alcuni degli attuali Direttori,
principalmente per incuria dell’Amministrazione che non ha mai provveduto
a prepararli e ad aggiornarli nel loro delicatissimo ed insostituibile
compito, non può e non dev’essere delegata a soggetti
privati, che, come prescrive l’ICAO, possono avere tutt’al più
l’incarico di coordinare e gestire funzionalmente gli altri operatori
aeroportuali, ma non certo assumere la potestà riservata alle
pubbliche istituzioni dello Stato di diritto.
Il Direttore di aeroporto è proprio
questo: rappresenta localmente l’Autorità dello Stato
(Airport Authority), quindi detiene "una posizione di garanzia" ed il
potere di "Ordinanza, atto tipico di organi individuali quali
i Prefetti, i Questori ed i Sindaci che, a sua volta comporta un dovere
di condotta nei confronti di tutti i soggetti indeterminati ai quali è
indirizzato. La sua attività si concretizza in una autorità
di coordinamento, di riferimento, di indirizzo e di vigilanza locale (vedi
Codice della Navigazione sul ruolo del Direttore di aeroporto) per conto
dell’Amministrazione centrale, nel quadro delle procedure e delle normative
predefinite stabilite dallo Stato, a garanzia della sicurezza della
navigazione aerea.
Riassumendo, se le leggi esistenti fossero
conosciute da coloro che devono farle applicare, si eviterebbero interpretazioni
di parte, sovrapposizioni o assenza di competenze e sarebbe possibile
sorvegliare tutte le attività in concessione. Infatti compito precipuo
dello Stato di diritto è quello di istituire e di mantenere efficiente
ed attivo anche un sistema di sorveglianza, che, insieme al sistema
amministrativo centrale, provveda a far funzionare correttamente il
sistema Aviazione Civile nazionale.
E' evidente, per concludere, che non può
mancare un organismo analogo all'Ispettorato Generale del Department Of
Transportation degli Stati Uniti che ha il compito di sorveglianza sulla
FAA. In Italia potrebbe essere un Ispettorato del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che garantisca la sorveglianza dello Stato sul sistema
Aviazione Civile nazionale e sul suo Ente normatore (l’ENAC),
perché anche chi è incaricato della normazione e dell’organizzazione
può errare e quindi vi dev’essere la capacità da parte dello
Stato di sorvegliare l’intero sistema, che comprende anche le funzioni
dell’Ente normatore.
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