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Intervento dell'Avv.
Livia Magrone alla Tavola Rotonda «L'integrazione delle componenti del
sistema della aviazione civile (uomo-macchina-ambiente)» che si è
svolta nell'ambito del Convegno dell'11 giugno 2002.
Premessa
L'integrazione uomo-macchina-ambiente -
il tema proposto a questa tavola rotonda - pone essenzialmente il problema
della ricerca di quella forma di integrazione che garantisca al tempo
stesso:
1. La massima sicurezza al binomio uomo-macchina;
2. La miglior tutela dell'ambiente compatibile
con le attività economiche in corso di svolgimento;
3. La massima efficienza operativa.
Questa forma di integrazione va individuata
in un quadro normativo già ben definito a livello internazionale
dalla normativa ICAO ed a livello comunitario dalla normativa dell'Unione
europea.
So di parlare ad esperti, che ben conoscono tutta la normativa cui mi
riferisco, ma penso valga ugualmente la pena di ricordarne le prescrizioni
di base, perché non sembra che esse siano state tenute tutte presenti
nella relazione della Commissione presieduta dal prof. Riggio, pur redatta
da esperti di grande valore, né che siano ad esse conformi gli
orientamenti della Commissione ínterparlamentare presieduta dall'on.le
Romani.
1. La sicurezza
Relativamente alla sicurezza (intesa come
safety, ossia sicurezza delle operazioni), l'ICAO ha emanato l'annesso
14, che determina molto dettagliatamente ed esaurientemente le dotazioni
infrastrutturali aeroportuali necessarie per garantirla da parte dell'aeroporto.
L'ICAO ha emanato inoltre l'annesso 17, che prescrive le operazioni necessarie
per prevenire atti ostili nell'ambito del trasporto aereo (la «security»).
Ha infine emanato il DOC 9774, nel quale prescrive al gestore non solo
la redazione del manuale aeroportuale, che provvede al coordinamento tecnico
dei vari operatori aeroportuali, gestore compreso , ma anche l'elaborazione
di un piano di sicurezza (limitato, alla "safety"), relativamente al quale
il gestore ha poteri di controllo sugli altri operatori, rimanendo soggetto
al controllo pubblicistico del Directorate of Aerodromes Standards
and Safety, che il DOC 9774 prescrive sia istituito all'interno della
Civil Aviation Authority, ossia dell'Autorità nazionale,
di regolamentazione e controllo, che nel nostro Paese è l'ENAC.
Quanto alla normativa comunitaria, oltre
ad alcuni principi basilari sulla disciplina della concorrenza contenuti
nel Trattato e riflessi in una pluralità di norme riguardanti i
settori più disparati di attività, vi sono, in fase di approvazione,
le tre proposte di regolamenti del Consiglio dell'Unione sul Cielo Unico
europeo (COM (2001)564 def. 0235, 0236 e 0237 COD), che mirano alla unificazione
del controllo aereo nel territorio dell'Unione e prescrivono l'istituzione
di una Autorità nazionale di vigilanza sul controllo aereo, che
di nuovo non può che essere l'ENAC, ente regolatore del sistema.
I principi basilari cui facevo cenno consistono nella assoluta incompatibilità
fra le funzioni di regolatore e quelle di operatore. L'Unione ha più
volte, in settori diversi di attività, affermato che lo stesso
soggetto non può essere al tempo stesso giudice e parte in causa.
Discende dal quadro normativo sopra delineato che la struttura del sistema
della sicurezza (intesa sia come safety che come security) deve necessariamente
essere costruita in forma piramidale. Al vertice, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Ad esso sott’ordinata, l'Autorità di regolazione
e di controllo, l'ENAC.
Nell'ambito dell'ENAC, la direzione generale
per le prescrizioni e la vigilanza sugli standards e la sicurezza aeroportuale.
Sott’ordinati alla direzione in questione, i gestori aeroportuali, le
cui funzioni non possono che limitarsi all'adeguamento dell'aeroporto
alle prescrizioni infrastrutturali ICAO ed alla sua gestione, coerente
con il manuale aeroportuale e con il piano di sicurezza. Tutte le funzioni
di tipo pubblicistico devono infatti essere attribuite all'ENAC ed alla
sua emanazione, che è la direzione generale di cui parlavo poc'anzi,
il cui compito specifico è la sorveglianza sulla conformità
dell'aeroporto agli standards ICAO, il controllo sul rispetto del piano
di safety e l'irrogazione di eventuali sanzioni in caso di difformità.
Perché le funzioni dell'ENAC possano
essere svolte in modo neutrale, in posizione di netta terzietá
rispetto agli altri soggetti che operano nel sistema, è inderogabile
che non vengano attribuiti all'ente dei compiti gestionali. L'ENAC non
può predisporre i disciplinari di concessione indire le gare per
l'assegnazione delle concessioni, stipulare i relativi contratti e vegliare
sulla loro osservanza, perché diventerebbe il controllore, del
proprio operato. Esso deve e può predisporre i disciplinari e,
una volta assegnate le concessioni e stipulati dal Ministero o da una
sua articolazione i relativi contratti, presiedere alla vigilanza sui
gestori. Allo stesso modo, non può predisporre i piani di ampliamento
aeroportuale, indire le gare per la realizzazione delle opere finanziate
dallo Stato, assegnare i lavori e certificarne la conformità alle
prescrizioni del bando. Il regolatore non può e non deve essere
operativo.
Infine, il gestore dovrà sottostare,
insieme a tutti gli altri operatori aeroportuali, alla sorveglianza dell'ENAC,
tramite una direzione generale cui è demandato il controllo e la
vigilanza sugli standards e sulle procedure di sicurezza, e quest'organo
è la Direzione circoscrizionale aeroportuale, nella quale si accentrano
anche le funzioni di polizia dell'aerodromo affidategli dal codice della
navigazione.
In contrasto con quelle che sono le linee
obbligate del sistema, la Relazione della Commissione Riggio prefigura,
per la garanzia della sicurezza, un ampliamento delle funzioni dell'ENAC
nel settore della regolamentazione e del controllo, con l'acquisizione
di quelle già facenti capo all'ENAV - il che appare corretto -
ma senza sottrarre all'ENAC le funzioni gestionali che l'attuale normazione
gli attribuisce e che sono incompatibili con il suo ruolo di regolatore;
prefigura una riorganizzazione del Ministero, quale vertice degli indirizzi
di normazione, della vigilanza e della gestione del sistema, con contestuale
promozione delle necessarie professionalità, ma lascia nel vago
il come tale riorganizzazione dovrebbe realizzarsi.
Ipotizza la cessione di compiti di controllo
aereo nella fase terminale dall'ENAV alle gestioni aeroportuali che, in
quanto frantumazione del controllo stesso, appare in controcorrente rispetto
alla normativa europea sull'unificazione e centralizzazione del controllo
aereo sul territorio comunitario e non è del resto coerente neppure
con la scarsa propensione agli investimenti da parte delle gestioni, di
cui si parlerà più oltre, o alla difficoltà delle
gestioni minori di effettuarli in misura corretta.
La stessa Relazione prefigura la trasformazione delle gestioni aeroportuali
in Airport Authorities, il che implica l'affidamento di poteri
pubblicistici di supremazia al gestore che sono assolutamente incompatibili
con l'attività concorrenziale del gestore quale prestatore di servizi
di handling.
Su linee guida ancora meno conformi alla
normativa internazionale e comunitaria sembra si stia muovendo la Commissione
interparlamentare presieduta dall'On.le Romani, che completerebbe tra
l'altro il quadro con la previsione della soppressione della Direzione
d'aeroporto. Il che, per quanto detto sopra, contrasta con la normativa
ICAO, che specificamente impone un Directorate for Aerodromes standards
and safety.
La normativa ICAO, si noti bene, è
vincolante per lo Stato firmatario indipendentemente dal suo recepimento
in atti normativi interni. Lo Stato cioè è tenuto ad osservarla
e farla osservare, senza di che si rende inadempiente agli obblighi assunti
Internazionalmente. Si tratta, ancora una volta, di nozioni elementari
per tutti coloro che si trovano qui oggi, ma queste nozioni sembrano fare
difetto ai molti commentatori della riforma, che continuano a menzionare
l'esigenza di un recepimento formale, quasi che questa fosse la condicio
sine qua non dell'applicabilità degli annessi ICAO e delle
norme ICAO in generale. Si può dire piuttosto che l'emanazione
di atti normativi che recepiscono le prescrizioni ICAO può servire
a renderne il contenuto comprensibile ed attuabile nel Paese, in quanto
le norme e gli annessi sono redatti in una lingua, l'inglese, che non
è familiare a tutti gli operatori del sistema, ma lo è solo
agli operatori del trasporto e del controllo aereo, nel cui settore è
la sola lingua utilizzabile per ogni tipo di comunicazioni.
Si deve dunque, a mio modesto avviso, concludere
che l'attuale sistema dell'aviazione civile non richiede, per garantire
la sicurezza, alcun intervento normativo di grande portata. Il nostro
sistema, con al vertice il Dipartimento dell'Aviazione civile, o altra
articolazione ministeriale che si voglia sostituire al Dipartimento, in
sottordine l'ENAC, regolatore, certificatore e autorità di vigilanza
anche nel settore del controllo aereo, con articolazioni periferiche nelle
direzioni circoscrizionali aeroportuali, risponde correttamente allo schema
imposto dalla normativa internazionale e comunitaria. Vi risponde anche
la normativa cui deve ottemperare il gestore, tenuto ad adeguare le infrastrutture
aeroportuali alle prescrizioni ICAO dell'annesso 14 sulla safety, e ad
operare conformandosi al piano di safety da lui stesso predisposto. Vi
risponde, infine, la normativa che assoggetta il gestore alla vigilanza
dell'ENAC e della sua articolazione periferica che è la direzione
circoscrizionale aeroportuale, con compiti precipui di controllo sulla
conformità dell'aeroporto agli standard internazionali ed alle
prescrizioni di sicurezza.
Semmai, ciò che dovrebbe essere
fatto - e non è stato fatto adeguatamente sinora - è di
meglio definire e delimitare le competenze e funzioni dei vari organi
esistenti, promuovendo al contempo la migliore professionalità
dei soggetti che operano, sia mediante nuove assunzioni sia mediante corsi
di perfezionamento; ciò che dovrebbe essere fatto è anche
di delineare le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza, che devono
essere previste dall'ordinamento e fino ad oggi non lo sono state se non
nell'ambito del rapporto concessionario, ed applicarle quando necessario.
Ricordiamo che forse proprio a causa della
mancanza di strumenti di coazione nell'ENAC (cui pure le norme istitutive
attribuiscono in astratto poteri sanzionatori) a distanza di quattro anni
dall'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea
96/67/CE sulla liberalizzazione dell'handling, la separazione contabile
non è ancora stata effettuata dai gestori aeroportuali. Ricordiamo,
se ve ne fosse bisogno, che a distanza di quasi due anni dalla delibera
CIPE del 4 agosto 2000 sulla rielaborazione dei corrispettivi aeroportuali
nei settori monopolizzati dal gestore, il sistema dei corrispettivi è
ancora in alto mare quanto a garanzia di congruità con i costi.
Ciò che colpisce dunque non è
tanto la mancanza di chiarezza nella normativa esistente, ma piuttosto
la mancanza di corretta applicazione della normativa esistente da parte
degli organi responsabili. Se cosi è, un mutamento strutturale
della disciplina, che istituisca nuovi organi o sopprima quelli esistenti,
ovvero modifichi sostanzialmente le competenze di quelli già operanti,
non avrà altro effetto che di creare un periodo di stallo simile
a quello verificatosi per l'ENAC dalla data della istituzione, nel 1997,
alla data della operatività, nel 1999. Infatti, non è la
modifica delle norme che le rende con certezza più efficaci, ma
il grado di conformità ad esse dei comportamenti degli organi responsabili
e gli strumenti di coazione agli stessi affidati per rendere detti comportamenti
conformi.
2. La tutela dell'ambiente
In merito alla miglior tutela dell'ambiente
compatibile con la promozione dell'economia nazionale, deve dirsi che
si tratta di materia anch'essa disciplinata dalla normativa ICAO (annesso
16 alla Convenzione di Chicago, che fissa le norme per la certificazione
degli aerei nelle varie categorie) e che la più recente normativa
comunitaria - la Direttiva 2002/30/CE - lascia in via di principio all'iniziativa
degli Stati membri, pur fissando alcuni inderogabili principi di base.
In linea di massima, la direttiva impone
di adottare tutte le misure preventive necessarie a ridurre od eliminare
i danni all'ambiente. Queste misure possono andare dalla redazione di
piani regolatori dei dintorni aeroportuali idonei a precludere gli insediamenti
abitativi in aree limitrofe agli aeroporti, ivi comprese quelle di probabile
espansione futura, all'abbandono della pratica delle sanatorie edilizie
indifferenziate, all'adozione di procedure di decollo ed atterraggio mirate
al contenimento dell'inquinamento acustico, alla progressiva eliminazione
degli aerei più rumorosi. Gli aerei del capitolo II sono fuori
uso nel territorio comunitario dall'aprile 2002. La direttiva indica ora
come "marginalmente conformi" gli aerei del capitolo III che presentino
una differenza fra rumore certificato e rumore autorizzato non superiore
a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels) e che sembra coincidano
con gli aerei riclassificati come categoria III grazie all'applicazione
di dispositivi antirumore. Di questi aerei "marginalmente conformi" la
Direttiva non preclude agli Stati membri la limitazione di movimenti fino
alla riduzione al 20% del volato. Un limite alla introduzione di restrizioni
operative è costituito, peraltro, dall'obbligo posto dalla direttiva
agli Stati membri di comunicare preventivamente (sei mesi o un anno prima
a seconda dell'importanza delle restrizioni) alla Commissione ed agli
altri Stati membri le restrizioni che intendono introdurre, insieme alla
loro giustificazione oggettiva.
Dal momento che l'Italia è stata
testimone di ricorrenti tentativi del Governo o del Parlamento, fortunatamente
abortiti, di limitare l'attività notturna degli aeroporti anche
in relazione a quei voli - quali i cargo con derrate alimentari deperibili
o con spedizioni urgenti di posta o componentistica industriale, spedizioni,
queste ultime, che hanno segnato una rivoluzione della logistica - preordinati
per loro essenza a consegne a destinazione nelle prime ore del giorno,
sembra porsi la necessità di definire, nell'ambito delle riforma
dell'aviazione civile, un principio che salvaguardi da qualsiasi restrizione
queste tipologie di voli. Infatti, qualsiasi restrizione sia loro imposta
ha come effetto la perdita o la consistente riduzione per il nostro Paese
di quelle attività d'impresa cui i voli in questione sono strumentali,
con conseguente perdita economica e, ciò che è ancora più
grave, perdita di migliaia di posti di lavoro sia nelle imprese direttamente
coinvolte, sia nell'indotto.
Parlo di possibile parziale perdita perché il flusso di traffico
precluso agli aeroporti potrebbe essere parzialmente deviato sulle autostrade,
con le conseguenze sulla nostra già intasata rete stradale che
ognuno può immaginare e con un inquinamento ambientale di ben maggiore
gravità.
3. L'efficienza operativa.
Ho allegato al testo di questo mio breve
intervento i dati di flusso di traffico dei maggiori aeroporti europei
rilevati nel corso degli anni da varie fonti fra il 1992 ed il 2001. Ne
risulta, come si nota facilmente dando un'occhiata al grafico che ne ho
tratto, come l'aeroporto di Londra Heathrow abbia raggiunto oltre sessanta
milioni di passeggeri/anno, Francoforte oltre quarantotto, Parigi Charles
de Gaulle quarantotto, Amsterdam trentanove e mezzo, mentre il sistema
milanese retto da SEA ha raggiunto meno di ventisei milioni e quello romano
di Fiumicino venticinque e mezzo. Il che non sembra spiegabile con ragioni
di collocazione geografica, perché la nostra posizione al centro
del Mediterraneo è elettiva per tutti gli scambi intercontinentali,
ma piuttosto con la scarsa capacità espansiva delle nostro gestioni.
A fronte di un tasso di crescita nel periodo
1992-2001 del 121 % del flusso di traffico di Amsterdam, si rileva a contrasto
un tasso di crescita del 34 % a Fiumicino. Solo il sistema milanese è
cresciuto in modo paragonabile agli altri aeroporti europei, ossia del
110 %, ma ciò grazie principalmente ai finanziamenti comunitari
e statali di Malpensa 2000. Se ne conclude che sia in valore assoluto
che in tasso di crescita gli aeroporti italiani perdono un terreno irrecuperabile
nei confronti degli altri aeroporti europei che sono i loro concorrenti
come hub intercontinentali.
Di chi la responsabilità? E' evidente,
di una politica del trasporto aereo che penalizza il motore dell'espansione,
che sono i Vettori, gravandoli di costi incongrui, ma, soprattutto, di
una politica delle gestioni aeroportuali strettamente legata alla provvista
di mezzi finanziari dallo Stato, priva dei connotati dell'imprenditorialità,
che sono l'analisi di mercato, la progettazione coerente con l'analisi
e l'investimento che ne consegue.
Tra pochi anni, gli aeroporti italiani
raggiungeranno la saturazione. La progettazione e realizzazione di nuove
piste richiede un decennio. Chi sta progettando per il futuro nel nostro
Paese, assumendosi tutto il rischio imprenditoriale connesso? Le gestioni
aeroportuali sembrano diventate l'oggetto più che altro di speculazioni
finanziarie.
Il mercato dell'handling deve essere finalmente
liberalizzato. I corrispettivi aeroportuali finalmente commisurati ai
costi. Le gestioni strettamente monitorate per garantire ai vettori l'efficienza
dei servizi e la corretta programmazione delle necessarie espansioni.
Solo in questo modo sarà possibile il recupero di flussi di traffico
che sono di importanza essenziale per l'economia italiana. Altrimenti,
il «nanismo» che i miei grafici mettono in evidenza non farà che
accentuarsi in futuro.
Roma, 7 giugno 2002

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