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Il convegno «La sicurezza del volo nell’ordinamento interno ed in quello
internazionale» tenutosi il 28-29 giugno presso l'Università di
Modena
Dal n. 27 di AIR PRESS dell'8 luglio 2002
Secondo il presidente dell’Ansv, Bruno
Franchi
Nel caso di incidente aereo
l’inchiesta tecnica deve prevalere su quella penale.
Inutile continuare a far demagogia su un problema così delicato,
dove sono in gioco diritti costituzionalmente protetti.
Il problema dei rapporti tra l’autorità giudiziaria e l’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo nel caso di incidenti aerei per i
quali venga aperta sia l’inchiesta penale che quella tecnica deve essere
affrontato con equilibrio, senza demagogie e strumentalizzazioni che con
la sicurezza del volo non hanno nulla a che vedere e soprattutto tenendo
ben presenti le norme del nostro ordinamento. Lo ha sostenuto il prof.
Bruno Franchi, presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo e docente di diritto aeronautico nell’Università di Modena
e Reggio Emilia in occasione del convegno "La sicurezza del volo nell’ordinamento
interno ed in quello internazionale" organizzato dall’ateneo modenese
il 28-29 giugno.
Il presidente dell’Ansv, dopo aver ricordato le norme del decreto legislativo
66/1999 che regolano i rapporti tra quest’ultima e l’autorità giudiziaria,
ha rilevato che dall’esame di tali norme emergono due constatazioni oggettive
purtroppo difficilmente controvertibili: innanzitutto, che a carico dell’Agenzia
esiste un obbligo incondizionato di collaborazione con l’autorità
giudiziaria; in secondo luogo, che l’inchiesta tecnica, laddove sia stata
aperta anche quella penale, rimane subordinata a quest’ultima.
Per quanto concerne in particolare l’obbligo di collaborazione, esso
trova il suo fondamento non soltanto nella stessa direttiva comunitaria
94/56/CE che ha dato origine al decreto legislativo 66/1999 (dove si precisa
che deve esserci tra inquirenti tecnici e responsabili dell’inchiesta
giudiziaria una stretta collaborazione), ma anche nell’ordinamento processual-penalistico
italiano, laddove all’art. 359 del codice di procedura penale si prevede
che i consulenti tecnici del pubblico ministero non possano rifiutarsi
di prestare la loro opera, incorrendo, in caso contrario, in una sanzione
penale. Quello della collaborazione con l’autorità giudiziaria
è dunque un principio generalizzato nell’ordinamento italiano,
posto a carico di ogni cittadino e istituzione. Per quanto concerne invece
la subordinazione dell’inchiesta tecnica a quella penale, nel caso di
coesistenza di entrambe, secondo Franchi, vanno puntualizzati due aspetti
strettamente correlati tra loro:
- eventuali provvedimenti inibitori del pubblico ministero nei confronti
delle richieste avanzate dall’Ansv e dai suoi investigatori debbono
trovare adeguate giustificazioni, non potendosi accettare inibizioni
irragionevoli che compromettano l’espletamento dei compiti istituzionali
assegnati all’Ansv stessa, la cui inchiesta tecnica, peraltro, è
l’unica inchiesta che rilevi, in ambito aeronautico, sul piano internazionale;
- l’autorità giudiziaria, nell’ambito dei suoi rapporti con l’Ansv,
dovrà comunque aver sempre presenti i diritti costituzionalmente
protetti dagli artt. 2 e 32, evitando così di assumere delle
decisioni che impediscano all’Agenzia di svolgere la sua attività
di prevenzione, la quale consiste esclusivamente nella tutela della
pubblica incolumità.
Alla luce dell’attuale ordinamento, secondo Franchi, l’unica strada percorribile
da parte dell’Agenzia per garantire il regolare svolgimento delle sue
inchieste tecniche (evitandone conseguentemente la paralisi da parte dell’autorità
giudiziaria come succedeva in passato quando le inchieste amministrative
erano di competenza del ministero dei Trasporti) resta dunque la collaborazione
con la stessa autorità giudiziaria, collaborazione che, entro certi
limiti, può assumere gradazioni diverse, le quali, tuttavia, sono
rimesse alla mera scelta discrezionale del pubblico ministero. Al riguardo
è stato ricordato che nei rapporti con l’autorità giudiziaria
l’Ansv sta operando secondo tre moduli organizzativi diversi: il primo,
quello che crea meno problemi all’Agenzia e assicura una collaborazione
asettica, consiste nel predisporre per il pubblico ministero una nota
tecnica nella quale vengono evidenziati gli elementi obiettivi riscontrati
nel corso dell’inchiesta, senza assumere alcun incarico formale da parte
dello stesso pubblico ministero; il secondo consiste nel lavorare in parallelo
con il consulente tecnico del pubblico ministero, fornendogli, quando
necessario, i chiarimenti richiesti; il terzo modulo organizzativo, che
rappresenta per l’Ansv l’eccezione, consiste invece nel permettere che
il proprio investigatore rivesta anche la qualifica di consulente tecnico
del pubblico ministero (cosa che è avvenuta soltanto nel caso dell’incidente
di Linate dell’8 ottobre 2001 su un totale di oltre 170 inchieste avviate
dall’Agenzia, situazione che, peraltro, allo stato attuale, è venuta
meno non essendo più il consulente tecnico del pubblico ministero
ancora in forza all’Ansv come investigatore).
Su questo delicato aspetto dei rapporti tra l’autorità giudiziaria
e l’Ansv, il presidente di quest’ultima auspica l’intervento risolutivo
del legislatore, al fine di far sì che l’inchiesta tecnica abbia
la prevalenza su quella penale. «È inutile continuare a far demagogia
su un problema così delicato, dove sono in gioco diritti costituzionalmente
protetti -ha detto Franchi- Se si vuole veramente che l’Ansv non sia in
alcun modo condizionata dall’autorità giudiziaria, c’è soltanto
una via d’uscita: quella di riconoscere la preminenza dell’inchiesta tecnica
su quella penale (non è sufficiente la pari dignità!), modificando
il codice di procedura penale. Altre strade non ce ne sono e parziali
aggiustamenti in materia al decreto legislativo 66/1999 rappresenterebbero
solo degli inutili palliativi che, anzi, rischierebbero di compromettere
l’attuale situazione portando nuovamente al blocco delle inchieste tecniche
(al momento nessuna inchiesta dell’Ansv è stata bloccata dall’autorità
giudiziaria, anzi, in alcuni casi, l’inchiesta tecnica si è conclusa
prima di quella penale). Le prerogative dell’autorità giudiziaria
saranno infatti sempre più forti rispetto a quelle riconosciute
all’Ansv ed ai suoi investigatori, a meno che, appunto, non si decida
di mettere mano al codice di procedura penale. Ma questa -ha proseguito
il presidente dell’Ansv- è una scelta che spetta al legislatore,
che deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle
sue scelte nell’interesse della sicurezza del volo e quindi del bene primario
rappresentato dalla tutela della vita umana».
Nel corso della sua relazione Franchi si è anche soffermato sulle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo
66/1999, il quale non solo ha istituito l’Ansv, ma ha anche modificato
il codice della navigazione. In particolare, il presidente dell’Agenzia
si è soffermato sulle definizioni contenute nel decreto citato,
le quali sono state riprese dalla direttiva comunitaria 94/56/CE, la quale,
a sua volta, le aveva riprese dall’Annesso 13. In particolare, è
scomparso dal codice della navigazione il termine "sinistro", che è
stato sostituito dal termine "incidente" (accident), del quale il decreto
66/1999 dà una definizione circostanziata: in estrema sintesi,
si deve parlare di incidente quando si sia in presenza di un evento dannoso,
nel quale una persona abbia riportato lesioni gravi o mortali o l’aeromobile
abbia subito danni o avarie tali da comprometterne la resistenza strutturale
e le prestazioni. Peraltro, il concetto di "lesione grave" di cui al decreto
66/1999 non coincide con quello di cui all’art. 583 del codice penale,
essendo il primo ben più articolato e circostanziato rispetto a
quest’ultimo.
Come pure è stato rilevato che il concetto di incidente introdotto
dal citato decreto non coincide con quello di "disastro aviatorio" di
cui agli artt. 428 e 449 del codice penale, in quanto il suddetto concetto
di incidente è ben più ampio rispetto a quello di disastro
aviatorio.
Sempre per quanto concerne le definizioni, è stato introdotto
il concetto di "inconveniente grave" (serious incident) per il quale è
altresì prevista come obbligatoria l’inchiesta tecnica da parte
dell’Agenzia; con esso si individua un evento le cui circostanze rivelino
che è stato sfiorato l’incidente. In sostanza, la differenza intercorrente
tra l’incidente e l’inconveniente grave è rappresentata, così
come precisa l’Annesso 13 Icao, esclusivamente dalle conseguenze dell’evento,
che saranno state irreversibili ed il più delle volte catastrofiche
nel caso dell’incidente, mentre nel caso di inconveniente grave saranno
state al limite della irreversibilità.
Peraltro è stato ricordato che nel
caso di inconvenienti gravi (i più importanti da indagare a fini
di prevenzione) si è in presenza di eventi che molto difficilmente
assumono rilevanza penale: il fatto che con l’inconveniente grave si sia
sfiorato l’incidente non significa infatti che si sia in presenza di un
evento integrante una fattispecie penale. È stato pure segnalato,
per quanto concerne gli inconvenienti gravi, che il decreto legislativo
66/1999, in linea con la direttiva comunitaria 94/56/CE e con l’Annesso
13 Icao, si è limitato a fornire una lista meramente esemplificativa
degli stessi, per cui potrebbero esserci altri eventi, non espressamente
tipizzati, ugualmente classificabili da parte dell’Ansv come inconvenienti
gravi, qualora quest’ultima ravvisi che in essi si è sfiorato l’incidente.
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