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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E DI
REGGIO EMILIA
Sede di Modena
Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Convegno
"La sicurezza del volo nell’ordinamento interno
ed in quello internazionale"
Modena, 28 – 29 giugno 2002
Comunicazione del dott.
prof. Bruno Barra esperto di sicurezza volo e consulente giuridico ANACNA,
su " Interazione tra inchieste tecniche amministrative e giudiziarie alla
luce del Dlgs 66/99: incidenza sull’attività di prevenzione incidenti
a fini di sicurezza."
Ringrazio gli organizzatori per l’opportunità
offerta di svolgere una brevissima comunicazione su di un aspetto di particolare
interesse, non sufficientemente chiarito sul piano legislativo e sul quale
si è aperto un vivace dibattito tra i relatori.
Mi associo all’auspicio del Prof. Antonini a che la prestigiosa Università
di Modena promuova convegni nei quali venga lasciato maggiore spazio d’intervento
agli "addetti ai lavori ", per un approccio maggiormente pragmatico e
professionale ai temi della sicurezza del volo.
Con vivo piacere tuttavia rilevo – e ringrazio per questo il Presidente
Franchi - come proprio questa iniziativa sia riuscita a far percepire,
con grande forza, la complessità del fenomeno aeronautico e la
molteplicità di Soggetti protagonisti che lo compongono.
In realtà dall’interessante intreccio delle relazioni svolte è
emersa – nella distinzione delle singole posizioni – la diversità
delle specifiche professionalità che concorrono tutte a formare
il variegato mondo aeronautico.
Da tale considerazione discende l’esigenza, a mio avviso, di trattare
con molta umiltà il tema sicurezza, al di fuori di interessi e
di strumentalizzazioni di parte, nella consapevolezza della valenza dell’assioma
che "sicurezza si fa nella prevenzione".
Per questo aspetto condivido quanto affermato dall’Amministratore Unico
dell’ENAV, Avv. Varazzani.
Prevenire vuol dire conoscere, incoraggiare la conoscenza, costituire
valide banche dati che debbono riguardare tutte le componenti di volo
e di terra dell’Aviazione Civile che concorrono a produrre sicurezza.
Fin dagli anni settanta negli USA e nel
Regno Unito sono stati incoraggiati gli "anonimous reports", nell’ambito
dei "voluntary reporting systems", garantendo impunità agli operatori
aeronautici che denunciano errori, mancati incidenti e manchevolezze dei
sistemi.
La comunità internazionale ha condiviso a tal punto questa impostazione
che la troviamo richiamata nell’art.9 della proposta di modifica della
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione
di taluni eventi nel settore dell’Aviazione Civile, che abbiamo trovato
in cartella.
Non poteva essere altrimenti in considerazione che proprio l’ICAO, fin
dal 1984, con l’Accident Prevention Manual – Doc 9422 – AN/923, ha seguito
questa impostazione, curando nei dettagli l’attività di prevenzione
incidenti e raccomandando agli Stati Membri di individuare e preparare
specifiche figure professionali da dedicare a compiti così importanti,
delicati e complessi.
L’APA (Accident Prevention Adviser) è un professionista della prevenzione
che sa come muoversi negli ambienti aeronautici, avvicinando operatori
ed entrando nelle loro confidenze.
Questa premessa per affermare che mi sento
di condividere pienamente le considerazioni della dott.ssa Gravina sui
limiti di spazio d’intervento delle inchieste tecnico amministrative che
è chiamata a svolgere ANSV ai sensi del novellato articolo 826
del codice della navigazione, con il solo obiettivo di prevenire incidenti
e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità
e di collaborare, ove richiesto, con l'autorità giudiziaria nello
svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici (art.3 Dlgs 66/99).
Ma questo, a mio parere, non rappresenta un limite laddove – e qui ci
vuole una gran dose di umiltà – l’Agenzia si impegni, in armonia
con le raccomandazioni ICAO, a fare opera di prevenzione continua e specializzata
a 360°, in tutti i segmenti dell’Aviazione Civile, conquistando la fiducia
e la collaborazione degli operatori nella misura in cui non sconfini nel
campo della individuazione di colpe e di responsabilità, mescolando
i compiti dell’inquirente giudiziaria con quelli dell’inquirente tecnica.
Le accelerazioni in avanti possono essere interpretate come eccessivo
protagonismo o desiderio di condividere, in certo qual modo, un potere,
appartenente ad altri organi dello Stato, pur di dare contenuto ad una
scatola che effettivamente potrebbe anche rimanere vuota, qualora non
maturasse in Italia quella cultura aeronautica internazionale della prevenzione
raccomandata dall’ICAO prima, ed ora anche dall’Unione Europea.
E’ un pensiero che esprimo da operatore
aeronautico preoccupato del fatto che snaturare l’Ente posto a salvaguardia
della sicurezza e renderlo meno credibile nella sua preziosa missione
di ricercare le cause che hanno prodotto incidenti o mancati incidenti
aeronautici onde far adottare rimedi correttivi per evitare che se ne
ripetano altri, si traduca poi in un generalizzato abbassamento del livello
della sicurezza del volo.
Né tantomeno mi sento di condividere che ANSV, per il tramite di
un proprio "investigatore incaricato" - vale a dire di una singola professionalità,
una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione,
allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta – possa farsi carico di
una CTU allorquando la complessità della stessa coinvolge necessariamente
molteplici professionalità (piloti, controllori, direttori d’aeroporto,
gestori aeroportuali, ingegneri aeronautici, vettori, ditte costruttrici
e di manutenzione, tecnici delle telecomunicazioni e della meteorologia
etc..).
Qualora poi si volesse dare giusto peso
alla consulenza tecnica dell’ANSV, intersecandola con l’attività
giudiziaria, nell’ambito di una scelta discrezionale dell’A.G. inquirente
- ammesso che ciò sia rispondente sul piano del diritto per quanto
opinato da più di un relatore - dovrebbe essere il Soggetto Pubblico
ANSV, nel suo insieme di professionalità rappresentate all’interno
della struttura, a poterla e doverla prestare.
Anche perché alla luce della rinnovata procedura penale che ha
introdotto le indagini investigative, a tutela dei diritti della difesa,
nel corso del 2000 e quindi in epoca successiva all’emanazione del Dlgs
66/99, i consulenti tecnici di ufficio e di parte assumono un ruolo determinante
nell’accertamento della verità, in particolare nei processi in
cui si verte in materie complesse e specialistiche.
Il contributo del consulente diviene essenziale per capire il materiale
tecnico.
Il peso del parere fornito dal consulente riflette tuttavia la sua autorevolezza
personale.
Per fare un esempio: non potrebbe essere messa in discussione la qualificazione
professionale del singolo pilota, qualora l’Autorità Giudiziaria
inquirente si avvalesse di questa professionalità che può
considerarsi ineccepibile per quanto attiene alla conduzione dell’aeromobile.
Quello che si potrebbe eccepire – in caso di coinvolgimento delle componenti
ATC - è la competenza riferita allo specifico tema in discussione:
il servizio di controllo del traffico aereo, la professione del controllore,
la sua formazione ed il suo aggiornamento.
Su questo, a mio avviso, si potrebbe ampiamente
discutere ed obiettare in quanto, ritengo, la CTU debba essere espressione
di qualifiche professionali che facciano parte del settore di quella particolare
specializzazione, con appartenenza a ordini o associazioni professionali
e con una documentata esperienza tecnica ed aggiornamento specifico in
quella branca.
I consulenti ausiliari del giudice sono, "soggetti di prova" e certamente
non si possono surrogare professionalità ed abilitazioni del tutto
diverse quali sono quelle del pilota e del controllore.
Sotto il profilo della formazione, dell’addestramento, dell’aggiornamento,
della consultazione dei manuali e di quant’altro, ci troviamo di fronte
a due professionalità talmente distinte che talora addirittura
si contrappongono.
Il controllore ha un ruolo di polizia della navigazione aerea che lo pone
nella posizione di essere il gestore e l’amministratore di molteplici
utenti dello spazio aereo (piloti), cui è tenuto a imporre, con
veri e propri ordini amministrativi (autorizzazioni), una disciplina per
la circolazione ordinata, spedita e sicura a terra ed in aria di tutti
gli aeromobili al medesimo assegnati.
Il pilota è responsabile della condotta della sua sola macchina
e dell’incolumità del suo equipaggio e dei suoi trasportati.
Così come il controllore non potrebbe essere chiamato ad esprimere
consulenze su azioni di pilotaggio in assenza di specifici brevetti ed
abilitazioni.
Aggiungasi poi, per quanto autorevolmente rilevato dal Prof. Garuti, nel
giusto processo esiste anche un obbligo di collaborazione nei confronti
del difensore e conseguentemente dei suoi consulenti tecnici onde evitare
che la CTU, in assenza di contraddittorio, perda ogni efficacia probatoria
(art.111 Cost.).
Ed allora – e vado a concludere - in assenza
ancor oggi di una dotazione organica che consenta ad ANSV di prestare
una "collaborazione" a tutto campo (ribadisco per tutte le componenti
professionali coinvolte), qualora si intendesse insistere su questa strada,
si impone quanto meno, nella fase delle indagini preliminari la presenza
dei consulenti di parte per mettere in condizione, anche il più
bravo dei magistrati, di conoscere quanto serva di normativa tecnica e
di prassi operativa di settore da cui trarre il suo libero convincimento
sulla dinamica d’evento.
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Dott.prof. Bruno Barra
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