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Dal numero 27 di AIR
PRESS dell8 luglio 2002
Quella del direttore d’aeroporto
Una figura che merita di essere accuratamente
esaminata
Evitare il mantenimento di funzioni essenzialmente gestionali, ma
potenziare i suoi poteri di polizia, di vigilanza e di coordinamento
GUIDO RINALDI BACCELLI
Ordinario di diritto della navigazione
all’Università di Napoli Federico II
L’esigenza di reprimere e soprattutto prevenire
gli attentati contro la sicurezza dell’aviazione civile si intreccia con
quella della riforma del sistema dell’aviazione civile in Italia, attualmente
oggetto di ampio dibattito in sede politica e scientifica (cfr. i convegni
e gli interventi pubblicati su AIR PRESS in questi ultimi mesi, compreso
quello del Consiglio di Stato dell’11 giugno scorso, Fasc. 24/02, pag.
890). Come ho già sottolineato ad AIR PRESS, in Italia, ancora
prima delle convenzioni internazionali di Tokio del 4 settembre 1963 (convenzione
relativa ai reati ed altri atti compiuti a bordo dell’aeromobile), dell’Aja
del 16 dicembre 1970 (convenzione per reprimere il reato di cattura illecita
dell’aeromobile), di Montreal del 23 settembre 1971 (convenzione per la
repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile),
di Montreal del 24 febbraio 1988 (protocollo concernente gli atti illeciti
compiuti negli aeroporti), il codice penale del 1931, integrato dal codice
della navigazione del 1942, conteneva gli strumenti per perseguire penalmente
i responsabili degli attentati sia a bordo dell’aeromobile sia sul territorio
dello Stato, indipendentemente dal luogo in cui il delitto fosse stato
commesso.
In effetti:
a) il comandante dell’aeromobile
è ufficiale di polizia giudiziaria e può procedere all’arresto
del responsabile a bordo, indipendentemente dal luogo in cui l’aeromobile
si trovi.
b) il codice penale italiano del
1931, a differenza del codice penale francese e del codice Zanardelli
del 1887 che prevedono il principio della territorialità della
giurisdizione (nel senso che è perseguibile solo il reato commesso
sul territorio dello Stato) stabilisce il principio della universalità
della giurisdizione. In base a tale principio il reato è perseguibile
sul territorio dello Stato, anche se commesso all’estero a danno di stranieri,
se il responsabile si trova sul territorio dello Stato e la pena edittale
non è inferiore a cinque anni.
c) gli articoli 422 e seguenti del
codice penale prevedono nell’ambito dei delitti contro l’incolumità
pubblica, oltre alle fattispecie del disastro ferroviario o del naufragio,
anche quella del disastro aviatorio. Come ho ripetutamente rilevato da
oltre un decennio e come autorevolmente confermato dalla dott.ssa Celestina
Gravina, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano, in occasione del convegno di Modena del 29 giugno, il codice
penale del 1931 contiene una grave lacuna in materia di disastro aviatorio.
Mentre infatti sia per il disastro ferroviario che per il naufragio sono
puniti sia i reati colposi di danno che i reati colposi di pericolo, per
il disastro aviatorio non è punibile chi colposamente mette in
pericolo la sicurezza se il danno non si verifica.
d) l’ordinamento italiano prevede,
anche in questo caso, a differenza di quello francese, l’obbligatorietà
dell’esercizio dell’azione penale, con la conseguenza che, come previsto
dalle convenzioni dell’Aja e di Montreal del 1971 e del 1988, in base
ad una proposta formulata dall’Italia ed appoggiata dai venticinque paesi
del gruppo occidentale in occasione della conferenza diplomatica dell’Aja,
se lo Stato non estrada il responsabile nei confronti di uno Stato avente
tale diritto in base alle convenzioni stesse perché, ad esempio,
l’estradizione è vietata dalla Costituzione configurandosi nella
fattispecie concreta un reato politico, lo Stato è tenuto a trasmettere
il caso alle autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale
che in questo caso devono promuovere l’azione stessa trattandosi di reati
perseguibili d’ufficio.
Resta invece aperto il problema della prevenzione,
drammaticamente riproposto dall’attentato dell’11 settembre 2001 contro
le torri gemelle e il Pentagono. L’anello maggiormente nevralgico della
catena è costituito proprio dall’aeroporto in occasione non solo
dei controlli, ma degli interventi autoritativi (anche armati) che possono
apparire necessari in occasione dell’imbarco e dello sbarco (l’attentato
dei palestinesi il 28 dicembre 1985, del quale trovandomi a Fiumicino
ho rischiato di rima nere vittima, ha costituito uno dei casi più
clamorosi). In simili condizioni, la proposta di eliminare od indebolire
la figura del direttore dell’aeroporto costituisce giustamente oggetto
di ferma reazione da parte della generalità della comunità
aeronautica.
Come recentemente rilevato dal generale Francesco Pugliese in occasione
del Convegno dell’11 giugno al Consiglio di Stato sulla riforma dell’aviazione
civile in Italia, non si può dubitare che l’aeroporto costituisca
luogo di attrazione di pregnanti interessi pubblicistici che incentrano
l’esercizio di poteri autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni
che svolgono in tale ambito i loro compiti di istituto.
Sotto il profilo squisitamente internazionale, in base all’art. 28 della
Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, regolarmente resa esecutiva
in Italia, lo Stato è direttamente responsabile nei confronti degli
altri Stati parti della Convenzione dell’efficienza e della sicurezza
degli aeroporti e dei servizi di controllo della circolazione aerea. Tale
responsabilità è stata recentemente riaffermata con vigore
dal consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale
(l’Icao), proprio a seguito dell’attuale tendenza verso le privatizzazioni
degli aeroporti. La titolarità del capitale, infatti, non incide
sulla responsabilità dei pubblici poteri che rimane integra, dovendo
lo Stato intervenire in caso di carenze che compromettono l’efficienza
e la sicurezza con gli strumenti che il proprio ordinamento mette a disposizione
dell’autorità pubblica.
Non deve inoltre essere trascurato che,
sempre in base all’art. 22 della Convenzione di Chicago, lo Stato si impegna
ad adottare ogni misura per rendere più celere la navigazione aerea,
secondo specifici obblighi stabiliti dall’Annesso 9 di tale Convenzione,
mentre nell’Annesso 14 sono specificati gli obblighi relativi all’esercizio
degli aerodromi. In sintesi, la pubblica autorità è chiamata
a tutelare molteplici interessi pubblici che investono a titolo esemplificativo:
a) la sicurezza fiscale prevista
dalla legge doganale su magazzini in porto franco, DPR 27 gennaio 1973
n. 43;
b) la prevenzione e la lotta al
contrabbando, DPR 27 gennaio 1973 n. 43 oltre alle norme incriminatrici
del codice penale;
c) la prevenzione e la lotta allo
spaccio di droga la quale, a norma della specifica Convenzione delle Nazioni
Unite, costituisce reato internazionale ed è compiutamente disciplinata
in Italia, legge 22 dicembre 1975 n. 695;
d) la prevenzione e la lotta agli
attentati contro la sicurezza dell’aviazione civile (contemplati dalla
Convenzione dell’Aja del 7 dicembre 1970, dalla Convenzione di Montreal
del 28 settembre 1971 e dal Protocollo di Montreal del 24 febbraio 1988,
già ricordati.
La legge 10 maggio 1976 n. 342 ha poi disciplinato autonomamente nell’ordinamento
interno la repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione
aerea.
L’Annesso 17 alla Convenzione di Chicago, egualmente vincolante per l’Italia,
prevede l’obbligo di adottare misure preventive negli aeroporti internazionali;
e) la prevenzione e la lotta contro
gli attentati ai pubblici servizi di trasporto, sotto il profilo dell’affidabilità
sicurezza ed efficienza, perseguiti dal codice penale e della navigazione
e sanzionati civilmente dalla Convenzione di Varsavia e dal codice della
navigazione che regola la responsabilità del vettore aereo per
il trasporto di passeggeri, merci e posta (Convenzione di Varsavia del
12 ottobre 1929 emendata dal Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955,
resi esecutivi nel nostro ordinamento interno con legge 19 maggio 1932
n. 841 e 3 dicembre 1962 n. 1832; artt. 941 e ss. del codice della Navigazione).
f) RD 18 giugno 1931 n. 773 Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
È questo il motivo per il quale
il codice della navigazione del 1942 ha istituito la figura del direttore
dell’aeroporto, munito di un ampio potere di polizia disciplinato dagli
articoli 718 e seguenti del codice stesso. Se è vero che il modello
aeroportuale previsto dal codice della navigazione di sessant’anni or
sono, basato sulla gestione pubblicistica in forma burocratica, deve considerarsi
largamente superato per quanto concerne i servizi aeroportuali, come anche
devono ritenersi superati i controlli a tappeto imposti a carico del direttore
dall’art. 801 del codice riconducendo realisticamente tali controlli nel
complesso della sicurezza e dell’efficienza aeroportuale, deve ritenersi
che i poteri di carattere autoritativo debbano rimanere integri. Tale
esigenza è imposta non soltanto dal nostro sistema di diritto pubblico,
che esclude la delega al privato di funzioni autoritative che incidano
direttamente sulla libertà dei cittadini, ma anche dalla realtà
concreta della vita aeroportuale dove il privato non avrebbe modo di espletare
le funzioni stesse. Ne costituisce un chiaro esempio il decreto delegato
29 gennaio 1999 n. 85 che legittima alcuni controlli aeroportuali da parte
di società di "security". Quando un addetto di tali servizi intenda
provvedere all’esercizio di funzioni autoritative deve necessariamente
rivolgersi alla pubblica autorità (Polizia di Stato, o all’Arma
dei Carabinieri, o alla Guardia di Finanza, soggetti titolari delle funzioni
stesse).
La figura del direttore dell’aeroporto
non ha ricevuto dalla nostra dottrina la necessaria attenzione come invece
avvenuto per quella del comandante dell’aeromobile nell’esercizio dei
suoi poteri. Una ricostruzione unitaria di questa fondamentale figura
che componga armonicamente in una visione complessiva la disciplina atomistica
delle singole disposizioni collocate nelle varie parti del codice, ricostruzione
quanto mai auspicabile da parte della dottrina italiana, dimostrerebbe
chiaramente che, a differenza del comandante in cui si cumula la figura
del preposto dell’armatore ed incaricato di pubbliche funzioni con il
relativo e reciproco intersecarsi di poteri rappresentativi e di poteri
pubblicistici, il direttore dell’aeroporto:
- sia nelle funzioni di vigilanza delle
concessioni per utilizzazione dei beni demaniali (artt. 698699) che
nelle funzioni inerenti all’ordinamento degli aerodromi (art. 705),
- sia nelle funzioni di polizia degli
aerodromi (art. 718730) che nelle funzioni di polizia della navigazione
(artt. 729, 801, 802, 806, 9807, 812, 818),
- sia nei poteri che esercita nelle inchieste
sui sinistri (artt. 826, 830, 832) che nelle funzioni di stato civile
(artt. 834837),
- sia nelle funzioni inerenti all’ordinamento
dei servizi aerei (art. 787) che in quelli riguardanti la pubblicità
relativa alla proprietà ed all’esercizio dell’aeromobile (artt.
866, 869, 874, 875),
- sia negli incombenti circa la esecuzione
forzata (artt. 1581067) che negli incombenti processuali di polizia
giudiziaria (art. 12351237),
agisce sempre e soltanto nell’esercizio
di poteri pubblicistici che presuppongono una funzione amministrativa.
Particolari problemi si pongono all’interno
degli aeroporti statali nella determinazione delle reciproche sfere di
competenza tra il direttore dell’aeroporto e gli altri organi dello Stato
che operano all’interno della circoscrizione e negli aeroporti privati
per la definizione dei rapporti tra il predetto organo e le società
di gestione aeroportuale. In ambedue i casi si tratta di definire il potere
di polizia che al direttore compete quale capo della circoscrizione aeroportuale.
Nella prima ipotesi sembrerebbe doversi ritenere che il direttore esercita
il potere di sovrintendenza nei confronti della Dogana, della Sanità
e della Pubblica Sicurezza, per assicurare il migliore svolgimento del
traffico aereo senza interferire nei compiti di istituto delle predette
autorità.
Nella seconda ipotesi, i poteri del direttore dell’aeroporto trovano il
loro limite in quelli gestionali conferiti dalle leggi speciali alle società
concessionarie dell’aeroporto.
In conclusione, la figura del direttore dell’aeroporto
merita di essere accuratamente esaminata per evitare da un lato il mantenimento
di funzioni essenzialmente gestionali, che devono essere riservate al
gestore dell’aeroporto stesso o ai terzi fornitori di servizi di assistenza
a terra, e per potenziare dall’altro i suoi poteri di polizia e di vigilanza
nonché di coordinamento nei confronti delle altre autorità
che svolgono all’interno dell’aeroporto i loro compiti d’istituto.
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