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Analisi del Rapporto d’inchiesta
deliberato dal Collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
in merito agli AIRPROX avvenuti nei cieli del basso Tirreno tra il 13
ed il 15 dicembre 2000
A cura del Com.te
Renzo Dentesano, Investigatore d’incidenti aeronautici, certificato dal
N.T.S.B.-USA
Premessa
Sento anzitutto il dovere di plaudire
pubblicamente il Collegio direttivo dell’ANSV [Agenzia Nazionale
per la Sicurezza del Volo] per aver reso di pubblica accessibilità
(in osservanza dell’art. 12, comma 1, del Decreto istitutivo dell’ANSV)
il Rapporto contenente i risultati dell’inchiesta aeronautica condotta
in merito agli eventi accaduti nello spazio aereo del basso Tirreno a
metà dicembre 2000 fra aeromobili in servizio di trasporto commerciale
e traffico "non-notificato", operante in violazione della
norma di cui all’art. 3, comma d), della Convenzione di Chicago
relativa all’aviazione civile internazionale e delle disposizioni tecniche
contenute nell’Annesso 11 e nel DOC 9554 dell’ICAO in merito
alla sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.
Personalmente ringrazio ancora gli Addetti di Segreteria dell’ANSV per
avermi fornito il testo del Rapporto in questione.
Quanto sopra doverosamente assolto, devo anche premettere che sento il
dovere di analizzare il contenuto di tale Rapporto, perché in esso
ho rilevato numerosi elementi che richiedono un'attenta critica nell’interesse
della sicurezza del volo in generale, e, più in particolare, nell’interesse
del miglioramento dell’esistente stato della legislazione in materia,
ovvero in merito alla debita accuratezza delle investigazioni tecniche
effettuate con lo scopo di proteggere la sicurezza della navigazione aerea
dell’aviazione commerciale.
Considerazioni preliminari
Per prima cosa si deve notare che nell’identificazione della "Autorità
responsabile" contenuta nel testo dell’inchiesta tecnica tenutasi
sugli AIRPROX relativi ai voli commerciali esaminati nel Rapporto in questione
viene anche indicato che tale autorità responsabile (cioè
l’ANSV), ha voluto incaricare dell’investigazione degli eventi uno dei
componenti il Collegio direttivo, che a mio avviso non è "Investigatore",
almeno secondo quanto previsto dalle stesse norme dell'Agenzia. Infatti,
si deve tenere ben presente che, a norma dell’art. 8 del Decreto Legislativo
n. 66/1999 (istitutivo dell’Agenzia), è previsto che «il personale
destinato ai compiti investigativi è selezionato tra persone
che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della
sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei.»
E questo non è il caso della persona prescelta dal Collegio.
Per "selezionare" (come appunto impone la legge istitutiva)
gli investigatori dell’Agenzia sono stati banditi appositi concorsi
pubblici per titoli ed esami, onde poter nominare ufficialmente gli
Investigatori necessari ai compiti istituzionali dell’Agenzia stessa.
Pertanto, dato che
- l’art. 7, comma 5, del predetto D. Leg.vo 66/99 riguarda esclusivamente
lo stato giuridico del Presidente e dei membri del Collegio, i quali «nell’espletamento
delle proprie funzioni assumono i poteri di cui all’art. 10, attribuiti
agli Investigatori» e
- che tra le competenze degli organi dell’Agenzia (rappresentati dal Segretario
e dai membri del Collegio), l’art. 6 prevede che «il Collegio provveda
a varie funzioni», nessuna delle quali però contempla l’autorizzazione
per i membri a svolgere «l’incarico di Investigatore», in
quanto in base all’art. 8 coloro che sono destinati a compiti investigativi
devono essere "selezionati" secondo le modalità che
il Collegio ha provveduto ad emanare nei pubblici bandi di concorso per
"Investigatori dell’Agenzia",
ne consegue che la designazione ad "Investigatore incaricato"
attribuita al membro del Collegio designato a tale compito appare,
perlomeno, forzata.
Detto questo, ritengo comunque necessario procedere alla stesura di alcuni
rilievi in merito ai contenuti del Rapporto, come pure trattare degli
argomenti che risultano omessi.
I rilievi ed i commenti in materia saranno elencati nell’ordine e sotto
i titoli nei quali è stato suddiviso il Rapporto deliberato dal
Collegio.
1) Capitolo "Informazioni sull’evento".
In questo capitolo il traffico che ha interferito con i voli commerciali
è definito come "sconosciuto", laddove sarebbe stato
molto più appropriato definirlo Traffico non notificato secondo
le regole ICAO, ovvero traffico militare operativo condotto senza notifica
in spazi aerei sovrastanti acque internazionali. Ciò in quanto
il traffico militare che svolgeva esercitazioni non conosciute dall’Ente
preposto al Controllo del traffico aereo (ENAV - Ente Nazionale Assistenza
al Volo) era pur sempre del traffico di cui l'ente ATC interessato era
in grado di ricevere i ritorni radar primari e secondari dei singoli "intrusi",
echi radar che ne identificavano la posizione, la direzione di volo ed
il livello o altitudine di volo.
Dunque, ciò che nella circostanza veniva a mancare riguardo a questo
traffico per poter essere "gestito" dall’ATC civile, era l'informazione
riguardo alle intenzioni, e, senz’altro la cosa più importante,
la possibilità di comunicare direttamente con i piloti di tali
velivoli o, in alternativa, quanto meno con il "centro di controllo
operativo" (navale o aviotrasportato che fosse) che ne gestiva l’operazione
e le singole missioni in atto.
Non risulta che nel corso delle indagini, in particolare dopo aver acquisito
dal Centro SCCAM [Settore di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica
Militare] i messaggi n.° 34300020A del 8/12/00 e n.° 34700002A del 12/12/00
che alla fine del testo di notifica richiedevano conferma della ricezione,
non si sia provveduto, da parte dell’Investigatore incaricato, ad accertare
presso l’ACU [Airspace Coordination Unit] o presso il SCCAM, quest’ultimo
dislocato operativamente nella stessa sala di Controllo del Centro Regionale
di Assistenza al Volo di Roma-Ciampino, se tali reparti di collegamento
con la Difesa Aerea fossero o meno a conoscenza dell’esercitazione
degli aerei della USS "Truman".
In caso affermativo, se siano stati interpellati per delucidazioni in
merito al traffico militare "sconosciuto" del 13-15 dicembre
2000 dai Controllori dell’ENAV che erano tanto preoccupati da quel traffico
non notificato.
Analoga indagine andava eseguita nei confronti del ROC (Regional
Operation Center della Difesa Aerea) di Martina Franca, risultando anch’esso
tra i destinatari degli stessi messaggi operativi originati dalla VI Flotta.
Solo in tal modo si sarebbe potuto avere un quadro preciso riguardante
l’argomento «Notifica dell’esercitazione».
Rimane tuttavia da rilevare che, secondo la comunicazione del Comandante
della NAS (Naval Air Station) di Sigonella, datata 12 gennaio 2001
[nella quale costui prova a giustificare
il mancato inoltro all’ENAV della notifica originata dalla USS "Truman"
a causa dell’avaria del sistema di telecomunicazioni della base (DMS)
tra l’8 ed il 12 dicembre 2000], il
personale della NAS di Sigonella avrebbe, comunque, provveduto a passare
le informazioni ed a richiedere le approvazioni riguardanti tali voli
operativi al personale a ciò addetto della "Italian Air Force".
Questo personale era, pertanto, perfettamente al corrente dei programmi
delle missioni, dei relativi piani di volo degli aerei e perfino degli
orari programmati dei voli in questione.
Dal che risulterebbe che tutta l’attività, non portata direttamente
a conoscenza dell’ENAV, era però nota ai reparti dipendenti dallo
Stato Maggiore AM e dalla DAT. Per cui almeno il tipo d’informazione
riguardante i tempi, i luoghi e le modalità dell’esercitazione
avrebbero potuto essere acquisiti anche a manovre iniziate, onde attuare
gli eventuali provvedimenti di reinstradamento del traffico aereo civile.
2) Capitolo "Dati accertati".
In merito alle conclusioni derivate dai dati accertati relativi agli
otto casi documentati si ritiene di dover rilevare che nella descrizione
degli eventi sono stati omessi particolari rilevanti quali, ad esempio,
l’indicazione relativa alla traiettoria del traffico interferente nei
confronti dei velivoli civili, cioè se questa si sia sviluppata
davanti o dietro all’aereo civile e se le differenze di quota minime registrate
siano state tali da consentire il reciproco apprezzamento della traiettoria
e della distanza relativa.
Infatti, in sede di valutazione analitica, per poter stabilire la gravità
o meno di un AIRPROX non è sufficiente basarsi soltanto sui dati
di distanza orizzontale e verticale dei velivoli coinvolti, bensì
bisogna valutare attentamente le loro relative traiettorie rispetto ai
moti vettoriali ed alle posizioni occupate nell’unità di tempo.
Dagli allegati a questo capitolo e più precisamente dalle trascrizioni
delle registrazioni delle radiocomunicazioni T/B/T [terra/bordo/terra]
scambiate tra i piloti degli aeromobili commerciali ed i Controllori del
Traffico Aereo non si può far a meno di notare come il Rapporto
in questione abbia completamente omesso di rimarcare che la maggior
parte di tali comunicazioni sia avvenuta in lingua italiana e non osservando
la corretta fraseologia radiotelefonica in lingua inglese, come previsto
dall’ICAO. A ciò si aggiunga che non sempre i Controllori,
segnalando la presenza di "traffico sconosciuto", si sono attenuti
alla regola che vuole che tale traffico venga comunicato indicando quanto
segue:
a) posizione relativa del traffico "sconosciuto" rispetto
all’aeromobile interferito, secondo l’indicazione relativa ai settori
d’un quadrante d’un orologio analogico;
b) distanza dell’intruso;
c) direzione della sua rotta al momento della comunicazione;
d) indicazione della quota o del livello irradiato dal trasponder
dell’intruso.
Infine, si deve rilevare che l’ICAO prescrive che un equipaggio di condotta,
il quale, a propria discrezione, ritenga d’esser stato messo in condizione
di sottoseparazione o, ancor peggio, di rischio di collisione, presenti
all’Ufficio ARO del primo aeroporto d’approdo, un modello ATIRF.
L’omissione di questo dovuto atto di notifica (compulsory report) d’un
evento di pericolo quale quello di un AIRPROX dovrebbe essere oggetto
d’un intervento disciplinare da parte dell’Autorità aeronautica
che assicura la "regulatory safety".
3) Capitolo "Analisi".
Questo scarno capitolo, consistente in due sole facciate scritte,
dopo aver citato la Convenzione di Chicago, le norme ICAO applicabili,
sia quelle generali dell’Annesso 11 che quelle specifiche contenute nel
DOC 9554 e quelle emanate dal DOD-USA [Department Of Defense] nel documento
DOD 4540.1, relative all’uso dello spazio aereo sovrastante le acque internazionali
da parte dei velivoli militari statunitensi impegnati in esercitazioni,
cioè tutti documenti abbondantemente citati e riprodotti sul nostro
sito airmanshiponline.com
sotto il titolo Molto
rumore, ma non proprio "per nulla"
di Bob Frediani e Corsi,
ricorsi, o montature? di Renzo
Dentesano, si distingue per una grave mancanza che può pregiudicare
la comprensione delle cause alla base degli eventi denunciati, ma soprattutto
che non permette di identificare la possibilità di soluzione del
problema verificatosi, affinché non abbia più a ripetersi.
Dunque, questo capitolo fallisce completamente di individuare i motivi
per i quali una comunicazione di notifica così delicata come quella
che riguardava una esercitazione di velivoli militari stranieri seppur
alleati, esercitazione programmata dalla VI Flotta USA in spazi aerei
sovrastanti acque internazionali, ma attraversati da una fitta rete di
aerovie molto frequentate dal traffico aero diretto a o proveniente da
tutti i Paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo ed oltre,
sia potuta finire inosservata (perché non coordinata) per mancanza
d’interesse dell’obbligo di attivarsi da parte di tutti i numerosi Enti
nazionali e stranieri basati in Italia. Tutti costoro avrebbero potuto
e dovuto collegarsi e consultarsi con l’ENAV, data la sua veste di fornitore
del servizio di Controllo del Traffico Aereo generale, al quale vengono
assoggettati anche i voli militari che non abbiano carattere operativo.
In quanto il pericolo di collisioni non riguarda soltanto il traffico
civile.
Che una semplice avaria di un apparato per la ricezione dei messaggi operativi
DMS e di posta elettronica della USNavy di Sigonella sia grave è
vero, ma può esser anche comprensibile.
Non può essere assolutamente giustificabile, invece, che un messaggio
riguardante il possibile utilizzo dello spazio aereo nazionale ed il possibile
uso in emergenza di alcuni aeroporti situati sul territorio nazionale
(Sigonella, Napoli e Trapani) sia potuto sfuggire all’attenzione dello
Stato Maggiore AM, della Difesa Aerea, tramite il ROC di Martina Franca
(tutti in indirizzo) e di conseguenza ai nuclei di coordinamento rappresentati
dai SCCAM presenti presso i CRAV [Centro Regionale di Assistenza al Volo]
di Ciampino e di Brindisi (ad esempio).
Inoltre, anche se la notifica dell’esercitazione fosse giunta regolarmente
all’ENAV e quindi al CRAV di Ciampino, responsabile per l’area interessata
(come del resto in passato era sempre avvenuto), sarebbe sempre e comunque
mancata la possibilità preventiva di coordinamento con la VI
Flotta, ma soprattutto, sarebbe mancata la possibilità di instaurare
comunicazioni dirette con il Centro di controllo operativo della VI Flotta.
Comunicazioni riguardanti il numero e le intenzioni dei velivoli militari
impegnati nell’esercitazione che venivano a costituire un tipo di traffico
operativo interferente con la normale gestione del traffico aereo civile,
mettendone, se non a rischio la sicurezza della navigazione, quanto meno
in uno stato d’incertezza e d’allarme sia i controllori che i piloti civili.
Intendiamo affermare
che questo, e non altro, è il vero nocciolo della questione che
si trascina ormai da tempo nelle vicende italiane ed è dovuto principalmente
alla costante mancata sollecitazione dei Ministri dei Trasporti e della
Difesa nei confronti del Ministero degli Esteri per una soluzione su basi
concrete. Il Ministero degli Esteri in sede diplomatica con la controparte
USA dovrebbe instaurare un tavolo negoziale per trattare la soluzione
del problema del coordinamento e della comunicazione bilaterale. Soluzione
che proveremo a delineare nel nostro commento finale.
Per il momento intendiamo passare
ad esaminare le scarne quattro righe con le quali si conclude il Rapporto
deliberato dal Collegio dell’ANSV.
4) Capitolo "Conclusioni".
Citiamo testualmente le ultime due delle complessive quattro che costituiscono
le "Conclusioni":
«Lo stato di allarme e l’apprensione dei piloti dei voli civili (quello
dei Controllori viene bellamente ignorato – N.d.R.) per le interferenze
del traffico militare sono stati causati dalla mancanza di comunicazione».
L'affermazione appare generica se non viene detto tra quali elementi
è mancata la comunicazione. Infatti anche in presenza di "comunicazione"
(intesa come "notifica delle intenzioni" emanate dalla
VI Flotta), l’Ente ATC non avrebbe potuto far altro di diverso da quanto
è stato fatto, salvo che prendere la decisione di informare gli
operatori civili che le numerose aerovie interessate dall’esercitazione
nello spazio aereo del basso Tirreno sarebbero state vietate al traffico
civile e quindi tutto il traffico aereo civile sarebbe dovuto essere pianificato
e reinstradato su percorsi diversi, ovviamente molto più lunghi
e prevedibilmente congestionati.
Unica alternativa a ciò, nel caso si fosse stati in grado di "negoziare"
con le Autorità USA le modalità delle manovre, sarebbe stata
quella di coordinare con la VI Flotta l’utilizzo di uno spazio aereo meno
interssato da traffico civile.
5) Capitolo "Raccomandazioni".
Anche in questo capitolo il Rapporto deliberato dal Collegio dell’ANSV
fallisce completamente lo scopo per il quale l'Agenzia è stata
istituita.
Che significato pratico può avere raccomandare che «le Autorità
responsabili (quali?) attivino un coordinamento "preventivo
e durante" (?), in modo tale da rendere lo spazio aereo
(quale?) più sicuro ed ordinato» ?- Oppure che
«le comunicazioni di esercitazioni militari tra le Autorità
interessate (quali?) avvengano per tramite di sistemi che
diano garanzie di avvenuta ricezione», se prima non si ottiene che
il Governo italiano riesca ad aprire un tavolo negoziale con le Autorità
diplomatiche e militari USA per definire le modalità di coordinamento
nella pianificazione degli spazi, dei tempi e dei luoghi delle esercitazioni
militari, come del resto accuratamente previsto nel DOC 9554-AN/932
dell’ICAO ?- In un tale negoziato il punto cruciale da dirimere sarebbe
quello rappresentato dalla necessità della notifica coordinata
ma, soprattutto, quello della garantita possibilità di collegamento
diretto quanto meno fra il Centro di Controllo Regionale di Roma ed il
Centro operativo di controllo militare dell’esercitazione.
Il fatto stesso che questa esigenza non sia stata rappresentata neppure
nell’audizione dei rappresentanti ENAC, ENAV e ANSV tenutasi presso la
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati l’8 febbraio c. a., risoltasi
soltanto con la dichiarazione d’intenti di presentare una interrogazione
ai Ministri della Difesa e degli Esteri «sull’opportunità di
richiamare il Paese straniero coinvolto nell’occasione, o qualunque altro
interessato, a comunicare preventivamente la loro attività aerea
negli spazi internazionali prospicienti l’Italia», sta semplicemente
a dimostrare, invece, che non si è affatto compreso quale sia effettivamente
il punto essenziale della questione sollevata per l’ennesima volta dagli
eventi dello scorso dicembre.
Commento finale.
Nessuna delle raccomandazioni emesse dall’Agenzia è in grado
di risolvere una situazione ormai fossilizzatasi negli anni, consistente
nel "lasciar correre" dietro l'improbabile soluzione rappresentata
dalla "Notice of Intent", perché in tal modo non si è
fatto altro che perpetuare la potenziale pericolosità di una situazione
ricorrente e contemporaneamente si fallisce lo scopo di ottenere una impostazione
negoziata dell’istituto d’un necessario coordinamento preventivo, e quindi
si rinuncia ad una procedura di collegamento diretto con la VI Flotta
da parte dell’Ente ATC responsabile del controllo dello spazio aereo assegnato
all’Italia dai Piani Regionali dell’ICAO.
Qualora poi le Autorità militari statunitensi volessero perseverare
nell’ignorare le norme di notifica e di coordinamento diretto previste
dal DOC 9554 dell’ICAO per le manovre militari, rimane sempre la possibilità
di adire ad un ricorso per il rispetto dei diritti nazionali e di quelli
della sicurezza della navigazione aerea al livello della Corte Internazionale
di Giustizia, competente in base all’art. 92 della Carta delle
Nazioni Unite, invocando il rispetto dell’art 3, comma d) della Convenzione
di Chicago.
Abbiamo però qualche dubbio che sia opportuno innescare tale sorta
di escalation e, quindi, non resta che auspicare un'iniziativa diplomatica
che porti all’istituzione di quel tavolo negoziale, per una serena trattativa
della questione in nome della sicurezza della navigazione aerea.
Roma, 11 maggio 2001.
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