
Uno studio delle normative sull'assistenza in ambito aeroportuale a velivoli in condizioni di urgenza, emergenza o in stato di incidente.
Commento all’Ordinanza 8/98 del Direttore d’aeroporto di Milano-Malpensa.
Studio e commento a cura del Com.te RENZO DENTESANO
Aircraft Accident Investigator - NTSB [USA] Certified
Una opportuna presentazione
Ci è giunta notizia, indirettamente ma da fonti attendibili, di alcune reazioni ad alcuni articoli comparsi nelle precedenti edizioni di airmanshiponline.
Sembra che qualcuno abbia manifestato stupore o disappunto perché abbiamo avuto l'ardire di trattare di argomenti che secondo tali critici non dovrebbero più appartenerci [dato che siamo pensionati] o che, comunque, non dovrebbero essere resi pubblici per strani, incomprensibili motivi.
Forse tali critici dimenticano che il trasporto aereo è un servizio pubblico e non considerano che, fatte salve le esigenze di riservatezza sui nomi e quindi sulle persone interessate, chiunque, nella veste di potenziale utente di un servizio pubblico, possa esprimere valutazioni e giudizi su fatti e circostanze sperimentate di persona o che conosce attraverso documenti o evidenze disponibili e di cui può dar prova.
Nessuno può credere di pretendere omertà da chi è consapevole di certe realtà e semmai, a che titolo?
Inoltre lo scopo di questo sito, quindi la nostra filosofia e la policy di comunicazione che ne deriva, è di trasmettere consapevolezze a operatori di front line, a professionisti coscienti e motivati, utilizzando un bagaglio di esperienza e conoscenza che si accredita attraverso la credibilità e la attendibilità degli argomenti proposti e l'approfondimento con cui vengono trattati.
Su questa linea pubblichiamo lo studio di Renzo Dentesano, e sottolineando studio indichiamo la necessità di leggerlo con attenzione e con spirito critico per capirne le importanti implicazioni, per estrapolare considerazioni su altri aspetti operativi, in base al quadro che ne emerge e che definiremmo inquietante.
Crediamo di poter affermare che Renzo Dentesano è uno dei più profondi conoscitori delle norme aeronautiche nazionali ed internazionali che riguardano le Operazioni Volo ed è forse l'unico che, al tempo stesso, possa vantare una grande esperienza operativa; per questo la sua partecipazione al sito airmanshiponline è di grande rilievo e vi aggiunge autorevolezza.
Il Comandante Renzo Dentesano ha redatto lo studio che segue con uno stile che da tempo gli è congeniale, dato che è stato più volte Consulente Tecnico della Magistratura della Repubblica in occasione di procedimenti giudiziari a seguito di incidenti aeronautici. Infatti, ad eccezione di occasionali enfatizzazioni di un suo certo disappunto, la relazione che segue non lascia spazio a divagazioni e non contiene altro che fatti ed argomentazioni puntualmente ancorate alle norme, alle leggi e alle procedure citate.
Riteniamo che per molti possa essere un utile ripasso mentre l'aggiunta finale è specificamente dedicata a coloro che operano come comandanti d'aeromobile nell'ambiente normativo descritto.
acp
Premessa
Per poter inquadrare nella giusta prospettiva un commento critico all’Ordinanza di cui all’oggetto è necessario partire anzitutto da una premessa analitica.
La Convenzione di Chicago del 1944 ha dato origine all’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (O.A.C.I. in italiano, I.C.A.O. l’acronimo inglese più usato), con il rango di Agenzia specializzata dell’O.N.U. per l’aviazione civile internazionale.
La Convenzione di Chicago è stata resa esecutiva in Italia con Decreto Legislativo n.° 616 del 6 marzo 1948, a sua volta ratificato con la Legge n.° 561 del 17 aprile 1956.
La Convenzione di Chicago adottò nel 1944 ben quindici Allegati tecnici, comunemente detti Annessi (oggidì sono 18), che sono appunto dei documenti che contengono la regolamentazione tecnico-giuridica continuamente aggiornata in vigore per tutti gli Stati aderenti (ora oltre 180).
Tali Annessi rappresentano la volontà internazionale di uniformare norme e procedure relative all’esercizio della navigazione aerea (e dei suoi corollari terrestri), al fine appunto di assicurare uno sviluppo ordinato, ma soprattutto sicuro, all’aviazione civile internazionale.
La regolamentazione tecnico-giuridica contenuta negli Annessi comprende norme standard e pratiche raccomandate (SARPs – Standards and Recommended Practices).
Per norme standard s’intende qualsiasi specificazione la cui uniforme applicazione è universalmente ritenuta indispensabile per la sicurezza e la regolarità della navigazione aerea internazionale, a ciascuna delle quali gli Stati contraenti debbono obbligatoriamente uniformarsi ed adeguarsi, secondo le norme contenute nell’articolo 38 della Convenzione.-
Per pratiche raccomandate s’intende ogni norma la cui uniforme applicazione è riconosciuta come altamente desiderabile e necessaria per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza tecnica ed economica della navigazione aerea internazionale. Si tratta, in questo caso, di consigli o meglio di raccomandazioni emanate dall’ICAO nell’interesse della sicurezza e della prosperità comune dell’aviazione civile di tutti i Paesi civili.
In Italia, il recepimento degli Allegati alla Convenzione è avvenuto “teoricamente” mediante l’art. 1 della Legge n.° 213 del 13 maggio 1983 (!) e con il D.P.R. n.° 461 del 4 luglio 1985.
Abbiamo affermato che il recepimento è avvenuto “teoricamente” soltanto nel 1983, in quanto in conseguenza della ratifica della Convenzione avvenuta con la citata Legge n.° 561, fu necessario prevedere il recepimento degli Annessi con una legge separata (Legge n.° 24 del 29 gennaio 1957), la quale concedeva al Governo allora in carica un tempo di tre anni per adottare gli Annessi (con al loro traduzione in lingua italiana) e la loro emanazione per mezzo di appositi singoli decreti ministeriali. La Legge 24/57 decadde alla scadenza dei tre mesi entro i quali doveva essere attuata con il provvedimento di recepimento vero e proprio.
La realtà fu invece la seguente: ad eccezione dell’Annesso 1 (Personnel Licensing), recepito formalmente mediante l’art. 3 della citata Legge n.° 213 del 1983 e più recentemente di alcuni altri (come gli Allegati 4-5-6-7 ed 8), recepiti fittiziamente tramite l’espediente di includerli (in lingua inglese) nei regolamenti tecnici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – E.N.A.C., tutti gli altri 12 ancora attendono da oltre cinquant’anni di venire legalmente recepiti attraverso la prevista emanazione dei rispettivi decreti ministeriali secondo il dettato della citata Legge n.° 24 del 29 gennaio 1957, al quale mai nessun Governo ha dato seguito!!!
Quindi, ben 12 Annessi attendono ancora di diventare una norma giuridica dello Stato italiano, tant’è che in qualsiasi giudizio la Magistratura è tenuta a ricorrere alle antiquate e carenti norme dell’ormai obsoleto Codice della Navigazione – Parte aerea – emanato nel 1942, non potendo ricorrere agli aggiornatissimi disposti contenuti negli Annessi dell’ICAO. Ciònonostante anche le norme contenute negli Annessi rimasti senza riconoscimento giuridico nel nostro Paese, in pratica vengono giocoforza quotidianamente rispettate (pena il caos!) dagli utenti dello spazio aereo e da tutti gli specifici Enti preposti all’aviazione civile (quali ad esempio gli Enti del controllo del traffico aereo, che altrimenti risulterebbe ingestibile!).
Rimane comunque incontrovertibile la realtà che la Convenzione di Chicago è giuridicamente operante in Italia fin dal lontano 1948 (D.L. n.° 616)!
Per chiarezza d’intenti, dopo questa lunga premessa, giova dunque rifarsi ad alcuni passi della Convenzione di Chicago, che di seguito si citano testualmente:
Preambolo.
Considerato che il futuro sviluppo dell’aviazione civile internazionale può notevolmente contribuire a creare e mantenere l’amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo può significare un pericolo per la sicurezza generale; e
Considerato che è desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la Pace del mondo:
I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell’aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell’eguaglianza delle possibilità e di un esercizio sano ed economico;
hanno a tal fine concluso la presente Convenzione.
Cap. II – Sorvolo del territorio degli Stati contraenti.
Art. 12.- Ogni Stato contraente s’impegna ad adottare misure atte ad assicurare che tutti gli aeromobili che sorvolino il proprio territorio o vi compiano manovre, così come tutti gli aeromobili che portino la propria marca di nazionalità, dovunque si trovino, si conformino alle norme ed ai regolamenti ivi in vigore relativi al volo ed alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente s’impegna a mantenere la propria regolamentazione al riguardo il più possibile conforme a quella di volta in volta stabilita in applicazione della presente Convenzione.- …… omissis …… Ogni Stato contraente s’impegna a perseguire tutte le persone che vìolino i regolamenti applicabili.
Cap. IV – Misure atte a facilitare la navigazione aerea.
Art. 25 .- Ogni Stato contraente s’impegna a fornire nel limite del possibile ogni misura di assistenza agli aeromobili in pericolo sul proprio territorio ed a permettere, sotto il controllo delle proprie autorità, che i proprietari degli aeromobili o le autorità dello Stato in cui gli aeromobili stessi siano registrati, provvedano a quelle misure di assistenza che possano esser rese necessarie dalle circostanze. Ogni Stato contraente che abbia intrapreso ricerche di aeromobili scomparsi, collaborerà a quelle misure coordinate che possano esser raccomandate di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.
Cap. VI – Standards internazionali e pratiche raccomandate.
Art. 37.- Ogni Stato contraente s’impegna a collaborare nell’assicurare il più alto grado possibile d’uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell’organizzazione relativamente agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi nei quali tale uniformità faciliti e migliori la navigazione aerea.
A tal fine l’I.C.A.O. adotterà e, se necessario, modificherà di volta in volta, gli standards internazionali, le pratiche e le procedure raccomandate, relativi a:
a) sistemi di comunicazione e d’assistenza alla navigazione aerea;
b) … omissis;
c) … omissis;
d) … omissis;
e) … omissis;
f) … omissis;
g) … omissis;
h) … omissis;
k) agli aeromobili in pericolo ed all’inchiesta sugli incidenti;
ed inoltre a tutte quelle altre materie, connesse con la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.
Art. 38.- Ogni Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con tali standards, o procedure internazionali, oppure di adattare pienamente i propri regolamenti o sistemi pratici con le modificazioni dello standard o della procedura internazionale, oppure che ritenga indispensabile l’adozione di regolamenti o sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard internazionale, notificherà immediatamente all’I.C.A.O. le differenze fra i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale.- Nel caso di emendamenti agli standards internazionali, ogni Stato che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o metodi, ne dovrà dare notizia al Consiglio entro sessanta giorni dall’adozione dell’emendamento allo standard internazionale, oppure indicherà l’azione che si propone d’intraprendere.- In tal caso il Consiglio notificherà immediatamente a tutti gli altri Stati le differenze esistenti fra una o più caratteristiche d’uno standard internazionale ed il corrispondente sistema in uso in tale Stato.
Applicazione pratica delle norme contenute nella Convenzione.
Come si sarà certamente già compreso, le clausole di principio contenute nella Convenzione liberamente sottoscritte dagli Stati contraenti, trovano poi la loro logica esplicazione ed applicazione nei contenuti degli appropriati Allegati alla Convenzione stessa, contenuti che vengono presentati in tal modo proprio al fine di permetterne il loro continuo aggiornamento per rimanere al passo con i tempi e con le tecniche adottate in un settore dinamico ed in continuo progresso come risulta essere quello dell’aviazione civile internazionale.
Come dunque s’è visto, l’articolo 25 della Convenzione esplicitamente fa carico a ciascuno Stato contraente di provvedere adeguate misure di assistenza agli aeromobili in pericolo o in difficoltà nell’ambito del proprio spazio aereo o del proprio territorio.
Per individuare come una tale assistenza debba essere fornita è ovvio che si debba far ricorso a tutte le norme pertinenti che sono contenute appunto negli Annessi.
Così attingeremo dall’Annesso 12 (Search & Rescue) per le norme generali riguardanti la ricerca ed il salvataggio degli aeromobili in pericolo o in difficoltà e dei relativi occupanti e per quelle particolari riguardanti gli interventi previsti da parte degli enti preposti all’organizzazione ed all’attuazione delle operazioni previste negli Annessi 11 (Air Traffic Services) per il servizio di allerta attribuito al controllo del traffico aereo e dell'Annesso 14 (Aerodromes) per quanto attiene il servizio di ricerca e salvataggio sugli aerodromi e quindi, più in particolare nell’Airport Services Manual (DOC 9137 – Part 1), dedicato al soccorso ed all’intervento antincendio (Rescue & Fire Fighting), a quella riguardante i Piani aeroportuali di emergenza (Airport Emergency Planning - DOC 9137 – Part 7).- Infine faremo riferimento al DOC 7192-AN 857-Part E-2- Aerodrome Fire Services Training Manual che suggeriamo di consultare a chi è intenzionato ad approfondire il tema trattato, onde permettere una più completa conoscenza delle tematiche e delle responsabilità circa l’addestramento del personale addetto ai servizi antincendio aeroportuali.-
Si richiama l’attenzione sul fatto che non esistendo una versione ufficiale in lingua italiana dei brani degli Annessi e dei Manuali ICAO ora citati e necessari ad illustrare il tema in trattazione, si è preferito riprodurre testualmente in lingua inglese il contenuto dei passi prescelti per avallare le informazioni necessarie a sostenere le tesi che s’intendono sostenere in conclusione di questa analisi in materia di stati di allerta per emergenze di aeromobili civili.-
Di tutti i passi che verranno citati si forniranno le coordinate di ricerca nei vari Annessi e documenti citati, in modo che coloro che vorranno approfondire le proprie conoscenze in materia possano ampliarle partendo dalle norme e dalle raccomandazioni che appresso verranno riportate.-
ANNEX 12 – Search and rescue.-
Ch. 5 – Operating procedures.-
5.1- Information concerning emergencies.
5.1.1- Recommendation.- Contracting States should encourage any person observing an accident or having reason to believe that an aircraft is in an emergency to give immediately all available information to the appropriate alerting post or to the rescue co-ordination centre concerned.
5.1.2- Any authority or any element of the search and rescue organisation having reason to believe that an aircraft is in an emergency shall give immediately all available information to the rescue and co-ordination centre.
5.1.3 –Rescue co-ordination centres shall, immediately upon receipt of information concerning aircraft in emergency, evaluate such information and determine the extent of the operation required.
5.1.4- When information concerning aircraft in emergency is received from other sources than air traffic services units, the rescue co-ordination centre shall determine which emergency phase the situation corresponds and shall apply the procedures applicable to that phase.
5.2- Procedures for rescue co-ordination centres during emergency phases.
5.2.1- Uncertainty phase.- During the uncertainty phase, the rescue co-ordination centre shall co-operate to the utmost with air traffic services units and other appropriate agencies and services in order that incoming reports may be speedily evaluated.
5.2.2- Alert phase.- Upon the occurrence of an alert phase the rescue co-ordination centre shall immediately alert appropriate search and rescue services units and initiate any necessary action.
5.2.3- Distress phase.- When an aircraft is believed to be in distress, or when a distress phase exists, the rescue co-ordination centre shall:-
a) - initiate action by appropriate search and rescue services units and rescue units in accordance with the detailed plan of operation;
b) - ascertain the position of the aircraft, estimate the degree of uncertainty of this position, and, on the basis of this information and the circumstances, determine the extent of the area to be searched;
c) - ... omissis;
d) - ... omissis;
e) - ... omissis;
f) - ... omissis;
g) from the information available, draw up a plan for the conduct of the search and/or rescue operation required and communicate such plan for the guidance of the authorities immediately directing the conduct of such an operation
h)- i)- j)- omissis
5.4- Procedures for the authorities in the field.
5.4.1- The authorities immediately directing the conduct of operations or any part thereof shall:
a) - give instructions to the units under their direction and inform the rescue co-ordination centre of such instructions;
b) - keep the rescue co-ordination centre informed of developments.-
Ch. 1.- Definitions.-
Uncertainty phase:- A situation wherein uncertainty exists as to the safety of an aircraft and its occupants.-
INCERFA is the code word used to designate an uncertainty phase.-
Alert phase:- A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft and its occupants.-
ALERFA is the code word used to designate an alert phase.-
Distress phase:- A situation wherein is reasonable certainty that an aircraft and its occupants are threatened by grave and imminent danger or require immediate assistance.-
DETRESFA is the code word to designate a distress phase.-
N.B.:- Dal “Supplement” alla VI Edizione si fa notare che l’Italia è inclusa nell’elenco dei “contracting States which no information has been received”, a norma dell’articolo 38 della Convenzione.-