Tema: handling e gestione. A firma Arianna Spessotto e Emanuele Cozzolino è stata presentata la seguente interrogazione:
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per sapere – premesso che:
l'aeroporto Marco Polo di Tessera, Venezia, rappresenta, insieme al polo di Treviso, il terzo scalo intercontinentale italiano con oltre 10 milioni di passeggeri registrati nell'anno 2012 e più di 1.000 collegamenti settimanali;
la società SAVE esercita, per concessione dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938, la gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo, per una durata complessiva di 40 anni;
la direttiva 96/67/CE del 15 ottobre 1996, attuata in Italia con decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, ha sancito la liberalizzazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, con conseguente abbassamento della qualità dei servizi offerti ai passeggeri;
a norma della convenzione di concessione, stipulata tra SAVE ed ENAC nel 2001, al gestore aeroportuale è consentito l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali, intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati;
Ata srl è una delle tre società private di handler, insieme a GH e AVIA PARTNER, che dovrebbe garantire i servizi a terra per passeggeri e compagnie aeree, all'interno dell'aerostazione dell'aeroporto Marco Polo; a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'ENAC verifica l'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra, subordinata al possesso dei requisiti di idoneità atti a garantire «idonei standard di qualità e sicurezza» e rilascia, a fronte di detta verifica, un certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra;
tra i requisiti di idoneità, di cui all'articolo 13, sono ricompresi, in particolare, il possesso delle «risorse strumentali e delle capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio» che il prestatore intende svolgere, nonché dell’«attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro»;
è di questi giorni la notizia dei gravi e ripetuti disservizi che hanno colpito l'aeroporto Marco Polo, tra cui i continui ritardi sui voli in partenza e in arrivo, i rallentamenti nelle operazioni di carico e scarico, il blocco delle sale adibite a smistamento a causa della presenza di migliaia di valigie, gli aerei decollati con le valigie dei passeggeri rimaste a terra, dopo ore di attesa per essere caricate;
già a partire dal mese di febbraio 2013, i sindacati veneti hanno sollevato le numerose criticità legate alle condizioni di lavoro dei dipendenti delle società di handler, tra cui la sicurezza dei bus, spesso rotti che trasportano i passeggeri dall'aerostazione alla scaletta dell'aeroplano, gli organici troppo ridotti, la mensa e le indennità economiche;
nonostante vengano quotidianamente violati i target relativi alla puntualità dei voli e alla riconsegna bagagli, ad oggi SAVE ed ENAC, anche a fronte delle ripetute sollecitazioni, a quanto consta agli interroganti non sono in alcun modo intervenute né hanno fornito adeguate risposte in merito alla vicenda –: quali siano gli orientamenti del Governo in merito alla gravità delle carenze organizzative e degli inadempimenti dei livelli di qualità dei servizi resi all'utenza aeroportuale presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia; se siano state intraprese tutte le azioni necessarie volte ad assicurare che le attività svolte dai prestatori di servizi siano effettivamente condotte nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999;
se il gestore aeroportuale SAVE, in conformità con la normativa vigente, abbia correttamente assicurato la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra;
se siano state rispettate, da parte dei prestatori di servizi certificati, le procedure e gli standard di qualità dei servizi aeroportuali previsti dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi dei gestori approvati dall'ENAC; se siano altresì rispettati gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; se, con riferimento ai requisiti tecnici e organizzativi delle imprese, di cui all'articolo 8 del regolamento ENAC, siano state altresì rispettate le previsioni relative alla formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento, nonché se sia stato previsto il personale sufficiente e tutti i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra;
se, a norma dell'articolo 16 del proprio regolamento, l'ENAC abbia instaurato un'adeguata attività di sorveglianza sull'operato dei prestatori di servizi, attraverso un programma di verifiche periodiche, per riscontrare il mantenimento dei requisiti di certificazione per detta opera di sorveglianza; se non siano sopravvenute modifiche nel possesso degli standard di sicurezza, qualità e tutela dell'ambiente accertati ai fini dell'autorizzazione alla sub concessione dei prestatori;
se non si ritenga altresì opportuno dare avvio ad un'attività di sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di certificazione, acquisendo tutti gli elementi per verificare che la gestione venga svolta secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità;
se non si ritenga che siano parimenti sopravvenute delle modifiche nel possesso, da parte del prestatore, del requisito di una «situazione finanziaria sana» di cui all'articolo 7 del regolamento ENAC, «in grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare»;
se il Governo non ritenga che i gravi disservizi dell'aeroporto di Venezia siano imputabili ad inadempienze dei prestatori di servizi, che compromettono la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio reso all'utenza aeroportuale; se non ritenga opportuno, a fronte dello scenario qui delineato, predisporre un'indagine approfondita sui gravi disservizi che continuano a caratterizzare l'aeroporto di Venezia, valutando, se del caso, ogni iniziativa idonea a far avviare ad ENAC un procedimento di verifica di quanto esposto in premessa, che possa, in caso di esito positivo, comportare l'annullamento del certificato di idoneità rilasciato ai prestatori di servizi di assistenza a terra.
data inserimento: Mercoledì 09 Ottobre 2013