Dopo aver deliberato il Piano di Rischio Aeroportuale (Art. 707 CdN), la verifica aggiornata del Piano di Governo del Territorio-PGT, l'analisi del Piano Ostacoli e Limtazione Ostacoli (vedi ENAC), le edificazioni esistenti ed in deroga e aver correlato il database delle Curve di Isorischio (Art. 715 CdN), il ruolo del Comune aeroportuale diventa decisivo.
Con l'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale e inserimento nel Piano Comunale di Protezione Civile il PEE con l'identificazione e denominazione con l'elenco degli enti coinvolti e i riferimenti, periodicamente, dovrebbe essere modificato e aggiornato il Piano di Emergenza Esterno all'aeroporto. La casistica degli incidenti dovrebbe ipotizzare un evento “crash” esterno al sedime, in una zona a terra/terrestre come in mare. Qualora l'aeroporto/pista sia localizzato nelle prossimità.
ll Piano “Incidente aereo” nasce dall’esigenza di predisporre, in accordo con le vigenti normative, procedure
operative aggiornate per la gestione di questa tipologia di emergenza. La normativa nazionale e regionale, ai comuni è attribuita la predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali (art. 108 del D. Lgs. 112/1998) e all’interno dei piani la definizione del quadro dei rischi territoriali e la disciplina dell’organizzazione e delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza (L.R. 67/2003).
Per la stesura del presente Piano sono state seguite, in accordo alle normative in materia, le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e della Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 (poi modificata dalla Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 23/1/2012) che stabiliscono modalità di intervento e competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere all’emergenza in caso di incidenti ferroviari (esplosioni o crolli di strutture o incidenti stradali con coinvolgimento di numerose persone), incidenti in mare, incidenti aerei e incidenti in presenza di sostanze pericolose.
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio nazionale di Protezione Civile “al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.
La Legge 12 luglio 2012 n.100 in particolare con gli articoli 3 comma 6 e 15 commi 3bis e 3ter, introduce l’obbligo per il Comune di predisporre ed aggiornare con costanza il piano di emergenza comunale e di approvarlo con delibera del consiglio comunale. Il piano di emergenza deve essere coordinato con gli strumenti di pianificazione territoriale (PGT, PTCP, PTR).
Al Sindaco compete il dovere di informare la popolazione sui rischi presenti sul territorio, sia in normalità che durante l’emergenza. Il piano di emergenza comunale diventa sempre di più un documento pubblico che deve essere conosciuto dall’amministrazione, dal volontario di protezione civile e soprattutto dalla popolazione.
Un buon servizio di Protezione Civile, a qualunque livello, deve garantire, mediante i propri operatori, la massima efficienza nelle operazioni di soccorso e perché l’efficacia degli interventi sia massima, occorre essere attrezzati ed agire con professionalità e tempestività. Affinché le procedure di soccorso, che possono essere caratterizzate da un grado di complicazione crescente in funzione del rischio che si deve affrontare, possano essere rapidamente attivate è necessario che, nell’ambito di ogni Comune, esista una struttura di Protezione Civile, che disponga di una sala operativa e possa contare sulla pronta capacità di risposta degli uffici locali.
data inserimento: Venerdì 18 Ottobre 2019