La definizione di incidente e inconveniente grave: i criteri della loro qualificazione e la tipologia delle inchieste di sicurezza sono indicate nel Regolamento (UE) N. 996/2010.
Un incidente è un evento associato all'impiego di un aeromobile con equipaggio o a pilotaggio remoto, in cui una persona riporta lesioni gravi o mortali e l'aeromobile subisce un danno considerevole o risulta disperso. Per una definizione dettagliata di incidente e d lesione grave si rimanda all'articolo 2 punti 1, 5 e 17 del Regolamento (UE) N. 996/2010.
Definizioni
Incidente:
1) «incidente», un evento, associato all’impiego di un aeromobile che, nel caso di un aeromobile con equipaggio, si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l’intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano o, nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, si verifica tra il momento in cui l’aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema propulsivo principale viene spento, nel quale:
a) una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di:
— essere dentro l’aeromobile, oppure
— venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell’aeromobile, comprese parti staccatesi dall’aeromobile stesso, oppure
— essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, siano auto inflitte o procurate da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori dalle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all’equipaggio; oppure
b) l’aeromobile riporti un danno o un’avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell’aeromobile e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell’elemento danneggiato, fatta eccezione per guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, (ivi compresa la cappottatura o gli accessori), alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, alle sonde, alle alette antiscorrimento, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alle ruote, alla carenatura, ai pannelli, ai portelloni del carrello di atterraggio, ai parabrezza, al rivestimento dell’aeromobile (quali piccole ammaccature o fori), o a danni di scarsa entità alle pale del rotore principale, alle pale del rotore di coda, al carrello di atterraggio, e per i danni provocati dall’impatto di grandine o di uccelli (tra cui fori nel radome); oppure
c) l’aeromobile sia scomparso o sia completamente inaccessibile;
Inconveniente grave
Un inconveniente grave è un inconveniente le cui circostanze indicano un'alta probabilità che si verifichi un incidente nell'impiego di un aeromobile con equipaggio o a pilotaggio remoto. Tipici esempi di inconvenienti gravi sono i seguenti eventi imprevisti:
• avarie al motore;
• atterraggi d'emergenza;
• avvicinamenti involontari tra due aeromobili (airprox, quasi collisioni, runway incursion);
• sviluppo di fumo nell'aeromobile o incendi, anche se hanno potuto essere spenti;
• voli VFR in IMC;
• urto, evitato di misura, contro il terreno (almost Controlled Flight into Terrain – CFIT);
• eventi che richiedono l’uso di ossigeno di emergenza da parte dell’equipaggio;
• avaria di più sistemi ridondanti a bordo o di impianti della navigazione aerea;
• carenza di carburante;
• inabilità fisica dell’equipaggio in volo;
• superamento della fine pista o uscita laterale di pista al momento del decollo o dell'atterraggio.
Per una definizione dettagliata di inconveniente grave si rimanda all'articolo 2 punti 7 e 16 del regolamento (UE) N. 996/2010 in combinato disposto con l'articolo 5 OIET, nonché all'allegato del regolamento (UE) N. 996/2010.
data inserimento: Venerdì 16 Agosto 2024