Una sintesi della normativa della Confederazione Svizzera. A fronte della proposta EASA: una bozza del futuro regolamento europeo sui droni, che dovrà essere recepito dai paesi della Comunità - e speriamo anche di quelli Brexit e non Europei - SESAR (Single European Sky) ha emanato il ” European Drones Outlook Study - Unlocking the value for Europe", un documento di 93 pagine che propone una stima al 2050 del fenomeno droni: almeno 7 milioni di velivoli a controllo remoto (solo - per uso civile in tutta Europa. Le prospettive militari non sono state inquadrate.
Se da un lato, quindi, sono analizzate questioni essenziali riguardanti la safety, la security, la privacy che si associano a questo genere di attività a controllo remoto, sia esso ludico, professionale, aviazione generale e commerciale e militare, la liberalizzazione dell'attività nei tanti spazi aerei esistenti - aeroportuali e residenziali/urbani - il mondo dell'industria propone i traguardi possibili.
Una Open Category nell'utilizzo dei droni come di interfacciano con l'aviazione civile e commerciale?
Il documento SESAR illustra le opportunità operative dei droni insite in quattro settori: quello agricolo (oltre 100 mila Uav-Apr), quello energetico-infrastrutture (10 mila droni), quello consegna (altri 100 mila Uav-Apr), quello della security - sicurezza pubblica - Public safety and security - (oltre 50 mila Apr-Uav).
Ma quale livello di rischio-coesistenza è, al momento, concepibile?
La materia è ancora oggetto di analisi e di discussione e la soluzione non appare all'orizzonte. Disporre di sistemi di monitoraggio-radar dello spazio aereo urbano e nell'intorno degli aeroporti e delle aerobasi, in grado di mappare il traffico dei voli autorizzati e a vista - oltre che al controllo remoto dei droni - è un traguardo preliminare alla crescita delle flotte dei droni, della loro operatività con adeguati livelli di safety, security e privacy.
In attesa di qualche riscontro "strumentale" è utile segnalare uno stralcio della regolamentazione droni adottata dalla Confederazione Svizzera - Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC.
"Autorizzazione per l’esercizio di droni senza contatto visivo diretto
In linea di principio i droni non possono essere impiegati né nell’ambito di assembramenti di persone né in mancanza di contatto visivo diretto. In casi eccezionali, l’UFAC può tuttavia rilasciare un’autorizzazione per questo tipo di voli. Le condizioni da rispettare in tali casi sono disciplinate dall’ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS). È necessario prevedere il tempo sufficiente per l’elaborazione delle relative domande e fare in modo di presentarle quanto prima.
Per motivi di sicurezza, a partire dal 1° agosto 2014 i droni non potranno più essere utilizzati al di sopra di assembramenti, ovvero diverse decine di persone molto vicine l'una all'altra, oppure in un raggio di 100 metri attorno ad essi. Già da tempo è vietato l'utilizzo di droni senza contatto visivo diretto (vale a dire anche con binocoli o video- occhiali).
L'UFAC può autorizzare deroghe in entrambi i casi. A tal fine occorre procedere a un'ampia verifica della sicurezza. I costi di un'eventuale autorizzazione variano dai 50 ai 5'000 franchi, a seconda del tempo impiegato per l'esame della domanda. A causa della forte richiesta, in entrambi i casi vanno messi in conto tempi di trattamento di almeno tre mesi. I sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) possono beneficiare di una procedura semplificata soltanto quando si tratta di volo vincolato.
Adozione delle necessarie misure di sicurezza
Prima di rilasciare un'autorizzazione per il volo di un drone al di sopra di assembramenti di persone o in mancanza di contatto visivo diretto, l'UFAC procede a un'approfondita analisi della sicurezza del sistema, la cui affidabilità viene esaminata in base alle direttive e agli standard dell'aviazione. I sistemi abitualmente in commercio, di norma non soddisfano affatto o soddisfano solo in misura insufficiente tali requisiti.
In primo luogo devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:
in caso di difetto tecnico, il sistema deve impedire che l'apparecchio precipiti in maniera incontrollata, provocando il ferimento o la morte delle persone sottostanti
in caso di perdita di contatto visivo con il telecomando (datalink o controllink) devono essere azionate funzioni automatizzate volte ad assicurare che l'apparecchio non diventi un pericolo per terzi al suolo o in aria
Elaborazione di un «Total Hazard and Risk Assessment»
Affinché possano essere esaminati gli aspetti summenzionati, oltre al modulo di domanda di rilascio dell'autorizzazione compilato, l'UFAC necessita del cosiddetto «Total Hazard and Risk Assessment» contenente i seguenti dati:
una descrizione dettagliata dell'esercizio previsto (Chi? Dove? Quando? Per quanto tempo?)
una descrizione dettagliata del sistema tecnico (apparecchio volante, stazione di controllo, datalink, ecc.)
un'analisi del rischio dell'esercizio previsto per persone e proprietà al suolo, compresi i potenziali rischi per l'ambiente n'analisi del rischio per l'esercizio di altri velivoli che potrebbero trovarsi nelle vicinanze
un'analisi dettagliata del modo in cui evitare il pericolo una volta trovate le soluzioni tecniche, un'analisi di quello che succede in caso di fallimento delle stesse e della loro affidabilità procedure di emergenza.
Il «Total Hazard and Risk Assessment» si basa sulla «Guidance for an Authorisation for Low Level Operation of RPAS, GALLO» e presuppone una conoscenza, da parte del richiedente, delle abituali procedure di presentazione delle prove ai fini della verifica dei sistemi rilevanti per la sicurezza. Per la verifica occorre inoltre presentare un attestato dell'assicurazione responsabilità civile secondo l'articolo 20 OACS.
L'UFAC può rilasciare autorizzazioni non solo per singoli eventi, ma anche per un periodo di tempo più lungo, a condizione che si tratti di un esercizio analogo con gli stessi rischi e che possa essere sempre garantito il rispetto delle condizioni e degli oneri posti. Procedura di autorizzazione semplificata per l'esercizio di droni e aeromodelli vincolati al di sopra e in prossimità di assembramenti di persone. L'esercizio di droni e di aeromodelli al di sopra e in prossimità (a una distanza inferiore a 100 m) di un assembramento di persone può essere oggetto di una procedura di autorizzazione semplificata se l'aeromobile senza occupanti è vincolato a terra in un punto preciso mediante un cavo e se, in caso di perdita del controllo, non costituisce un pericolo per le persone. La prova dell'adempimento dei requisiti indicati nei link (vedi colonna di destra) e il piano d'esercizio - entrambi adeguatamente documentati - devono essere allegati alla domanda. Eventuali schizzi, foto e dati del costruttore possono essere elementi utili all'UFAC.
I droni sono apparecchi volanti telecomandati, generalmente di piccole dimensioni. In termini giuridici sono equiparati agli aeromodelli. In linea di principio se il loro peso è inferiore ai 30 kg possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione. La condizione essenziale è tuttavia che il "pilota" mantenga costantemente il contatto visivo con il drone. I droni non possono inoltre sorvolare assembramenti di persone.
La richiesta d’informazioni in merito ai droni è notevole. Purtroppo, tenuto conto del personale a disposizione non siamo più in grado di fornire informazioni telefoniche a carattere generale. La decisione è stata presa anche tenendo conto del fatto che una gran parte delle richieste concernono indicazioni presenti sul nostro sito internet. Per questo motivo siete invitati ad inoltrare eventuali domande a all’indirizzo email rpas@bazl.admin.ch. La risposta perverrà entro 10 giorni lavorativi, eccezion fatta per richieste da parte di autorità oppure di organizzazioni di servizi d’urgenza (polizia, pompieri, ecc.). Rappresentati dei media possono rivolgersi come finora all’ufficio stampa.
I droni sono aeromobili senza occupanti, telecomandati, che vengono impiegati per finalità varie, quali ad esempio videoriprese, misurazioni, trasporti, indagini scientifiche ecc. In questi casi è ininfluente che siano impiegati a fini commerciali, privati, professionali o scientifici. Questa categoria si differenzia da quella dei modelli di aeroplani ed elicotteri per il tempo libero. In questo caso quello che conta è il fine ludico dell'esercizio di volo e il divertimento che se ne trae.Il tipo e la dimensione dei droni possono variare notevolmente. Sono compresi nella gamma gli apparecchi volanti di piccole dimensioni, dal peso di pochi grammi (aeroplani, elicotteri, quadrotor, dirigibili ecc.) fino a quelli di diverse tonnellate. In relazione ai droni si usa spesso l'espressione «Unmanned Aircraft System» (UAS) o Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) che indica l'intero sistema, comprensivo di apparecchio volante, stazione aeronautica di terra e circuito di comunicazione dei dati.
Regole d'esercizio per droni e aeromodelli
I droni e gli aeromodelli di peso superiore ai 30 kg necessitano di un'autorizzazione dell'UFAC. L'Ufficio fissa in ogni singolo caso le condizioni di ammissione e di utilizzazione.Le prescrizioni per l'utilizzo di droni e aeromodelli di peso inferiore o uguale a 30 kg sono contenute nell'«ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili».
Le disposizioni più importanti sono riportate di seguito: L'utilizzo di droni e aeromodelli è consentito senza autorizzazione a condizione che il "pilota" mantenga costantemente un contatto visivo con l'apparecchio. L'impiego di tecnologie accessorie che ampliano il naturale campo visivo, come binocoli o video occhiali, necessita l'autorizzazione dell'UFAC (procedura di autorizzazione). All'interno del campo visivo del "pilota" l'utilizzo di video occhiali e simili è consentito a condizione che un secondo "operatore" sorvegli le operazioni di volo e in caso di necessità possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio. L'operatore e il pilota devono trovarsi nello stesso luogo. Il volo automatizzato (esercizio autonomo) all'interno del campo visivo del "pilota" è concesso a condizione che quest'ultimo possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio. Le videoriprese aeree sono autorizzate in osservanza delle prescrizioni vigenti a protezione delle opere militari. Tale tutela si estende inoltre al rispetto della sfera privata, nonché a quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati. Al di sopra di assembramenti di persone e in un raggio di 100 metri attorno a tali assembramenti per principio non possono essere esercitati droni (ulteriori informazioni e procedura di autorizzazione). Chi utilizza un drone o un aeromodello di peso superiore a 500 grammi deve avere una copertura assicurativa pari ad almeno un milione di franchi. In prossimità di un aerodromo vigono restrizioni di volo per droni e aeromodelli. È proibito ad esempio l'utilizzo di tali apparecchi volanti a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo. Cantoni e Comuni possono emanare ulteriori restrizioni per l'utilizzo di aeromobili senza occupanti. Le manifestazioni aeree pubbliche durante le quali vengono esclusivamente impiegati aeromodelli o droni anche in futuro non saranno soggette all'autorizzazione del DATEC." |
data inserimento: Venerdì 25 Novembre 2016