Da una succinta ma pressoché agnostica presentazione delle risultanze contenute nel “Rapporto informativo sull’attività svolta da ANSV nel 2010” in merito agli incidenti accaduti all’Aviazione Civile italiana, il Direttore responsabile dell’Agenzia di stampa Air Press prende lo spunto per rilasciare un suo parere e rilevare che l’incidenza degli eventi gravi è decisamente buona par quanto attiene l’aviazione commerciale, mentre permane ancora preoccupante per quanto concerne le operazioni di volo dell’aviazione generale.
Finisce poi con il dedicare ampio spazio alla notizia (testuale) che «si è aperto presso la sede ENAC un tavolo tecnico-giuridico per promuovere le iniziative legislative volte a disciplinare le responsabilità penale dei controllori italiani … iniziativa condivisibile con il consenso di ENAV e Aeronautica Militare, nata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che, confermando la condanna dei due Controllori … rei di aver concesso un “visual approach” notturno ad un volo poi schiantatosi contro lo sperone roccioso di Baccu Malu, è il fatto che ha ampliato notevolmente [secondo la Giustizia italiana – ndr] i compiti dell’ATC, assegnando una funzione di polizia della navigazione aerea che va ben oltre i tradizionali compiti previsti per il controllo del traffico aereo».
Commentando il fatto dell’istituzione del citato “tavolo tecnico-giuridico”, il Direttore di Air Press, sul numero 18 della sua pubblicazione, afferma, fin dal sottotitolo, che in termini di sicurezza del volo, quello della sicurezza è «un tema delicato su cui non devono prevalere logiche corporative, ma l’incolumità degli utenti». Affermazione questa, apodittica ed oltre tutto populistica, che ignora completamente il fatto che fa parte di quel principio sacrosanto di “Just Culture”, adottato negli anni recenti anche dall’ICAO che ora lo propugna quale mezzo idoneo a migliorare la sicurezza del volo e non certo a coprire responsabilità penali, quando queste esistano veramente e non siano invece la solita caccia all’errore di stampo giustizialista, come va di moda in Italia ( e per la verità anche in altri Paesi ancorati alle vecchie mentalità dei principi falsamente “illuministi” che sono alla base dei Codici nazionali ispirati al Codice Napoleonico).
Non tiene conto che la pronuncia di quella condanna è stata resa possibile soltanto dal mancato riconoscimento da parte della Magistratura inquirente prima e di quella giudicante poi del mancato recepimento nelle norme internazionali dell’ICAO nell’ordinamento nazionale. E’ possibile, quindi, in Italia arrivare ad interpretazioni garantistiche ben diverse dai compiti e dalla preparazione che viene impartita ai Controllori del Traffico Aereo, civili o militari che siano.
Infatti ciò avviene perché mentre la Convenzione di Chicago del 1944 sull’Aviazione Civile Internazionale è stata resa esecutiva in Italia con D. Lgs. numero 616/1948, ratificato con Legge n. 561/1956, il recepimento nell’ordinamento nazionale degli Allegati tecnici (parte integrante della Convenzione stessa, ma in continuo aggiornamento) è avvenuto soltanto con l’art. 1 della Legge 13 Maggio 1983 n. 213 (28 anni fa !) e con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 4 Luglio 1985, ma … malgrado questo recepimento formale, gli Allegati dovevano venir emanati in lingua italiana tramite Decreti ministeriali.
Decreti ministeriali sempre disattesi dai vari Ministri pro-tempore in carica al Ministero più volte riformato (dai Trasporti e dell’Aviazione Civile a quello della Navigazione per approdare, ancora più infelicemente, in quello delle Infrastrutture e dei Trasporti attuale), finché con l’avvenuta istituzione di ENAC – Ente Nazionale per –l’Aviazione Civile – negli anni più recenti (1997 - fine secolo) alcuni degli Allegati sono stati oggetto di pubblicazione sotto forma di Regolamenti tecnici attuativi dell’Ente.
Ma evidentemente ciò alla Magistratura italiana non basta, anche se, come recita il D. Lgs. 250/1997 istitutivo dell’Ente, questo è «dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, ecc. ecc. ed sottoposto all’indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei Trasporti e della Navigazione [ora M.I.T. – ndr]».
Solo così si può spiegare come la Magistratura italiana si attenga ancora a principi normativi che ignorano completamente quali cambiamenti sono intervenuti in campo tecnico anche nel cotesto del Controllo del Traffico Aereo e debitamente regolamentati negli Annessi alla Convenzione internazionale sull’Aviazione Civile che disciplina con leggi comuni tutta la materia riguardante l’Aviazione Civile e che vengono rispettati e ripresi anche dalla Regolamentazione comunitaria dell’Unione Europea.
E dire che quanto avviene è diretta conseguenza, oltre che dell’ignavia ministeriale, anche della maldestra riforma del Codice della Navigazione – Parte Aerea – avvenuta nel 2005 con l’approvazione del testo in vigore da parte del Parlamento, male indirizzato dai rappresentanti degli Enti chiamati a far parte della Commissione riformatrice.
Rimane solo da chiedersi:- Ma quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – vero competente per la regolamentazione della materia – si deciderà a fare quel che da troppo tempo avrebbe dovuto fare e non ha fatto ?
Fortunatamente il 2012 si sta avvicinando a grandi passi e nel 2012 riprenderanno le ispezioni dell’ICAO alle varie amministrazioni delle Aviazioni Civili. Ed allora … sarà pur cura di qualcuno di informare gli Ispettori ICAO di quale sia lo stato effettivo di caos regolamentare nel quale continua a dibattersi l’Aviazione Civile nazionale.
Per intanto, accontentiamoci di andare avanti … a “tavoli tecnico-giuridici” !
data inserimento: Lunedì 16 Maggio 2011