A quanti aeroporti manca la zonizzazione? Con quali ricadute? L'ENAC cosa sostiene? Con quali vincoli "territoriali" il Comune aeroportuale ha adottato e reso operativo il Piano commerciale, quello industriale ed edilizio abitativo senza la "zonizzazione"? E le "zonizzazioni acustiche aeroportuali" approvate senza la consultazione VAS non deve essere sottoposta a un aggiornamento correttivo?
In Lombardia, ad esempio, a fronte della zonizzazione acustica aeroportuale approvata dalla Commissione Aeroportuale di Bergamo Orio al Serio nel 2010 - e al suo annullamento dopo il Ricorso al TAR della Lombardia Sezione Brescia e alla conferma derivata dalla sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2015 - la prossima "approvazione di zonizzazione" non potrà che essere conseguente ad una apposita procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
I lavori della Commissione Aeroportuale dovranno inizialmente trovare conferma e unanimità su un proposta di nuove-vecchie-riformulate con procedure di decollo e atterraggio e relative procedure antirumore (profilo verticale e spinta dei propulsori) in grado di rappresentare le esigenze di tutti i comuni aeroportuali coinvolti.
Dopo aver determinato la mappa acustica aeroportuale relativa a determinati volumi di traffico - ripartito per flotte bimotorre breve-medio raggio e, eventualmente lungo raggio qualora venisse pianificata tale attività dallo scalo Orobico - e prospettato eventuali stime di traffico a 5-10-15 anni la Commissione Aeroportuale dovrebbe - nei suoi componenti e rappresentanti, talora antagonisti - misurarsi nella condivisione unanime della zonizzazione acustica (DM 31-10-1997). E' una operazione condivisibile? In tempi stretti?
Come dovrà essere strutturata la doppia e parallela procedura?
Quale ruolo spetta alla Commissione Aeroportuale e chi dovrà accollarsi la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) specifica?
La mappa acustica elaborata con l'ultimo modello matematico INM dovrà, comunque, adeguatamente verificare l'impatto del ground - noise (troppo spesso sottodimensionato e/o con tempi di rullaggio non congrui) e quello del air-noise.
Quando i media locali riferiscono di piani in corso per l’insonorizzazione delle prime 150 abitazioni, con l'installazione gratuita di serramenti antirumore e impianto di climatizzazione diventa urgente capire quali possa risultare la "zonizzazione" alla quale si rimanda.
Ecco cosa sostiene il Consiglio di Stato nella Sentenza "DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/03/2015" a riguardo:
"E’ pur vero che la caratterizzazione aeroportuale contempla una prima fase necessariamente tecnica e vincolata ai criteri di misurazione predeterminati dal DM 31 ottobre 1997, concretizzantesi nella rilevazione del rumore e nella trasposizione su carta topografica delle curve di isolivello.
La seconda fase dell’attività riservata alla commissione è tuttavia di diverso segno e contiene aspetti di rilevanza “strategica”. In questa seconda fase, sono infatti considerate alcune variabili fondamentali, ossia: il Piano regolatore aeroportuale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, e le procedure antirumore adottate. Esse orientano e determinano vere e proprie scelte in ordine alla perimetrazione delle zone. E’ infatti evidente che le zone A B e C sono individuate - in applicazione di quanto previsto dal DM più volte citato - alla luce di un criterio, che pur facendo riferimento al livello di rumore riscontrato (LVA), utilizza, tuttavia, quale parametro, esclusivamente le soglie “massime” invalicabili, e non quelle minime (nella zona A, l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A); nella zona B l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A), mentre nella Zona C può superarlo), ragion per cui all’interno della fascia di rumore 0/65 db, non essendo prevista una soglia minima per la zona B e C, la ripartizione del territorio - in Zona A, piuttosto che B o C - è proprio frutto di quelle scelte discrezionali e strategiche che caratterizzano la pianificazione. Non a caso una delle censure rimaste assorbite in primo grado verteva proprio sulla scelta della Commissione di non prevedere, nelle aree ricomprese nei comuni di Orio e di Grassobio, una Zona B, in favore di una zonizzazione invece caratterizzata dal susseguirsi di Zona C ed A.
Non c’è dubbio, quindi, che il Piano di zonizzazione acustica sia un vero e proprio Piano, avente - come correttamente fatto notare dal giudice di prime cure - efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto sussumibile in quegli “atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (…) elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e (….) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”, per i quali il d.lgs. 152/2006 impone la V.A.S."
data inserimento: Martedì 26 Luglio 2016