Tra i limiti nell'edificabilità futura e le deroghe sullo storico. I Comuni aeroportuali hanno, forse, deliberato integralmente al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) introdotto dall’art. 707 del “Codice della Navigazione” e, probabilmente, redatto sulla base RCEA -Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti ENAC.
Il Piano di rischio è pertanto diventato uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica, e contiene le indicazioni e le prescrizioni che i Comuni devono recepire nei propri strumenti urbanistici per rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.
Le quattro fasce-zone PRA di tutela aeroportuale: A, B, C e D tuttavia non si applicano:
- agli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRA (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- agli interventi in zona agricola finalizzati alla realizzazione di strutture non residenziali per la conduzione del fondo;
- agli interventi i cui titoli edilizi siano stati rilasciati prima dell’adozione del PRA;alle domande di titoli edilizi presentate prima dell’adozione del PRA, anche se il procedimento non è ancora stato concluso.
-Quali riscontri invece devono essere esercitati sul patrimonio edilizio storico che magari sono i contrasto con le disposizioni del Piano di rischio Aeroportuale? Possono essere esercite in contrasto e perciò in deroga a tali normative? In attesa di risposte/repliche in questo ambito è, tuttavia indispensabile rilevare come per l'esistente non possano:
-“essere realizzati nuovi edifici o cambi d’uso con destinazioni ricettiva, commerciale, direzionale e servizi che prevedano le seguenti attività:
-Attività commerciali con superfici di vendita > 2.500 mq;
-Attività direzionali con n. addetti > 300 unità;
-Attività ricettive con capienza > 300 unità;
-Centri congressuali con capienza > 300 unità;
-Locali per pubblico spettacolo o intrattenimento, discoteche e locali per giochi con capienza > 300 unità;
-Strutture sportive coperte e scoperte > 400 unità;
-Edifici scolastici o interventi giudicati obiettivi sensibili;
-Attività con pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale (impianti di rifornimento e servizio agli autoveicoli).
Ma quali iniziative e provvedimenti devono esser adottate qualora queste realtà industriali/sociali, pre-esistenti all'adozione dell'Art. 707 del CdN siano quotidianamente in corso/esercitate?
data inserimento: Martedì 02 Ottobre 2018