Le scatole nere e trasmettitori di allarme sono, forse, talvolta un optional? Il ritrovamento ed il recupero del Ecureuil B3 disperso lo scorso 31 luglio è risultato arduo e sono occorsi quasi due giornate di ricerche. I tre occupanti del volo sono le uniche vittime ma cosa sarebbe successo se il ritardo dei soccorritori avessero impedito di salvare eventuali feriti?
Perchè porre questo interrogativo? E' semplice quello che si poteva intuire sembrerebeb confermato dalla nota ANSV sullo stesso incidente.
L'Agenzia infatti, ha emanato in data 5 agosto la seguente news:
"Nella giornata di lunedì si è concluso il sopralluogo iniziale da parte del team di investigatori dell’ANSV. La zona dell'incidente, che risulta particolarmente impervia e difficilmente accessibile da terra, è stata sorvolata più volte per la ricerca delle evidenze utili all'investigazione. L’elicottero in questione - AS 350 marche I-CMCM -, come consentito dalla normativa vigente, non era equipaggiato con registratori di volo (le cosiddette “scatole nere”). L’inchiesta proseguirà con l’acquisizione di tutte informazioni, anche documentali, necessarie alla ricostruzione della dinamica dell’evento. In particolare, come per ogni inchiesta, saranno presi in considerazione il fattore umano ed organizzativo, quello tecnico e quello ambientale."
La nota ha alimentato un primo dubbio. Che nello schianto dell'elicottero non si fossero per niente frantumate le scatole nere e il trasmettitore-segnalatore "Automatic Emergency Locator Transmitter", come riportato da alcuni media. rendendo perciò precaria l'identificazione del relitto, ma che l'elicottero non li avesse in dotazione.
Con tale interrogativo e dopo una breve indagine Aerohabitat ha potuto evidenziare il seguente stralcio di documenti ufficiali - ENAC -Regolamento “Certificato di Operatore Aereo perimprese di trasporto aereo” e che sottopone al lettore nella convinzione che non sia ancora in vigore.
"Art. 8 JAR-OPS 3.700, 3.705, 3.715, 3.720 Flight Recorders Per gli aeromobili impiegati alla data di entrata in vigore dell’emendamento 5 del presente regolamento da imprese titolari di COA: 1. A partire dal 1 Gennaio 2006 e fino al 31 Dicembre 2010, gli elicotteri con: a. primo certificato individuale di navigabilità rilasciato non oltre il 31 Dicembre 2004; e b. una massa massima al decollo certificata superiore a 3175 Kg e non superiore a 7000 Kg; sono accettabili anche se sprovvisti del registratore dei dati di volo (FDR) in accordo a JAR-OPS 3.700, 3.705, 3.715, 3.720 secondo le relative applicabilità, a condizione che, entro il 31 dicembre 2010, venga predisposto ed attuato, previa accettazione dell’ENAC, un piano di installazione del cockpit voice recorder (CVR) di cui alla JAR OPS 3.700 e 3.705 su tutti gli elicotteri che operano in attività HEMS. Art. 9 JAR-OPS 3.820 Automatic Emergency Locator Transmitters 1. I radiolocalizzatori di emergenza che impiegano la sola frequenza di emergenza 121.5 MHz sono accettabili fino al 30 Giugno 2006."
data inserimento: Mercoledì 05 Agosto 2015