Dal 18 febbraio 2016 scatta la nuova normativa UE-EASA.La nuova disciplina per piloti e assistenti di volo, i tempi di volo giornalieri (nelle 24 ore), nel mese e nei 12 mesi, dopo una estenuante esame, con numerose discussioni, controversie e polemiche, alla fine troverà applicazione, almeno, per i vettori "europei".
Sarà sicuramente applicata in Italia dalle aerolinee "italiane" ma sarà operativa anche per i naviganti di vettori UE. Non è altrettanto certo che sia adottata da aerolinee extra comunitarie e extra continentali.
Quale organismo sovranazionale potrà verificare-vigilare se la disciplina che regola i tempi di volo, di servizio e di riposo degli equipaggi che atterrano e decollano dagli scali europei sarà adeguata ai livelli di safety che sono alla base della normativa UE-EASA?
Chi controlla, ad esempio, i limiti di volo/servizio di vettori esterni alla UE - pur insediati nel vecchio Continente - benché in servizio sugli scali del Belpaese?
La stessa disciplina EASA, comunque, delinea una struttura d'impiego degli equipaggi di volo assai peggiorativa rispetto agli standard storici. Le medie annuali dei vettori italiani degli anni 70-80-90 erano intorno a 500 ore di volo/anno. I nuovi limiti sono forse in grado di compromettere l'operato degli equipaggi inficiando la sicurezza stessa dei voli? L'ipotesi di aggravio dei tempi di volo e di servizio, la riduzione dei periodi di riposo minimi - rispetto ai limiti correnti e in vigore (almeno in Europa e NordAmerica) hanno, probabilmente, visto le rappresentanze del personale di volo nazionali ed europei contrastare e non condividere tali criteri e risoluzioni, anche se i sindacati non hanno adeguatamente sostenuto tali posizioni. La dura competizione tra vettori, la crisi delle aerolinee, gli annosi deficit di bilancio, il riassetto aziendale, le fusioni con finanziatori orientali e altre dinamiche di mercato, hanno, di fatto, anche fiaccato ogni ipotesi antagonista da parte dei sindacati/associazioni dei piloti e assistenti di volo alla nuova disciplina di volo.
La problematica questione ha trovato spazio ed è stata sintetizzata dall'iniziativa da Diego De Lorenzis, Capogruppo del M5S della IX Commissione Trasporti della Camera con la seguente interrogazione.
"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Per sapere, premesso che:
il 18 febbraio 2016 saranno applicabili agli Stati membri dell'Unione europea le disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 83, approvato in Commissione il 29 gennaio 2014, recante la disciplina dei tempi di volo, di servizio e di riposo degli equipaggi (di seguito denominato 'Parte Oro-Ftl'), con l'eccezione delle attività effettuate da 'Aerotaxi' (voli non di linea a domanda con velivoli aventi configurazione posti passeggeri non superiore a 19), aeromobili impiegati in attività di Emergenza sanitaria (Ems), aerei impiegati in attività Cat con un solo pilota ed attività effettuata con elicotteri;
il citato regolamento prevede i requisiti che devono essere soddisfatti da un operatore ed i suoi membri d'equipaggio in merito ai limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti relativi ai tempi di riposo per i membri d'equipaggio, definendo tempi di riferimento, alloggi, tipi di servizi, periodi e relativi riposi, nel minimo e nel massimo, oltre che le responsabilità dell'operatore e dei membri d'equipaggio;
con specifico riferimento ai tempi di volo ed ai periodi di servizio, la nuova disciplina prevede regimi assai elevati: si pensi, a titolo esemplificativo, che come periodo di servizio di volo massimo giornaliero, per i membri d'equipaggio acclimatati, previsto per 2 tratte fino a 12 ore e 45 minuti, per 4 tratte fino a 11 ore e 45 minuti, per 7 tratte fino a 10 ore e 30 minuti. In termini generali, i periodi di servizio totali ai quali un membro d'equipaggio può essere assegnato non devono superare: 1) 60 ore di servizio in un periodo di 7 giorni consecutivi; 2) 110 ore di servizio in un periodo di 14 giorni consecutivi; e 3) 190 ore di servizio in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più omogeneamente possibile in tale periodo. Il tempo di volo totale delle tratte alle quali un membro d'equipaggio assegnato come membro d'equipaggio operativo non deve superare: 1) 100 ore di volo in un periodo di 28 giorni consecutivi; 2) 900 ore di volo per anno di calendario; 3) 1000 ore di volo in un periodo di 12 mesi di calendario consecutivi. Il servizio post-volo calcolato come periodo di servizio;
sussistono tuttavia ulteriori ipotesi di aggravio dei tempi di volo e di servizio con la previsione della riduzione dei periodi di riposo minimi e di circostanze impreviste durante le operazioni di volo che possono modificare i limiti sul servizio di volo, il servizio ed i periodi di riposo a discrezione del comandante. A questo riguardo al Titolo 2, Oro.Ftl.205 Periodo di servizio di volo (Psv), lettera f), in merito alle 'Circostanze impreviste durante le operazioni di volo – Discrezionalità del comandante', si prevede un aumento delle ore massime di volo, senza cambiare equipaggio, di due ore: per cui, a titolo esemplificativo, nel caso di check-in dalle 6 alle 13:29, con tempo di volo massimo di 13 ore, l'equipaggio terminerebbe indicativamente per le ore 19 senza considerare le eventuali ulteriori 2 ore allungando il servizio fino alle ore 21;
il peggioramento del previsto regime evidente se si pensi al caso in cui, nella fascia di orario dalle 5:45 alle 5:59 del mattino, si effettui un massimo di 12 ore e 45 minuti per due settori, eventualmente da allungarsi considerando le due ore a discrezione del comandante. Ne deriva, a titolo esemplificativo, che un pilota di una determinata compagnia aerea che abbia effettuato un check-in alle 5:50 presso l'aeroporto di Fiumicino per andare a Boa Vista, con expected flight time di 6 ore di volo, opera in 2 settori con servizio massimo fino alle 18:35. Potrebbe prospettarsi il caso che a Boa Vista si presenti un qualsiasi problema per cui il comandante a sua discrezione, magari per esigenze familiari, decida comunque di tornare il prima possibile a Fiumicino allungando i tempi e il servizio fino a due ore. Pertanto, l'intero equipaggio di un volo, in applicazione della normativa modificata, potrà effettuare un atterraggio alle 20:30, essendo in servizio dalle 5:45 e, presumibilmente, sveglio almeno dalle 4:30;
l'agenzia europea per la sicurezza aerea chiamata, ai sensi dell'articolo terzo paragrafo, del regolamento n. 83 del 2014, che introduce l'articolo 9-bis al regolamento n. 965 del 2012, ad effettuare un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo previsti dalla normativa europea richiamata;
tale esame in funzione di controllo presuppone il coordinamento e l'assistenza degli Stati membri e, quindi dei soggetti competenti in materia, fra cui evidentemente Enac (Ente nazionale aviazione civile) a garanzia della sicurezza dell'aviazione civile;
sulla questione incidono altresì le norme a tutela dei lavoratori derivanti dall’'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile', (di cui al decreto legislativo 185 del 2005 attuativo della direttiva 2000/79/Ce)
come il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti intenda evitare che l'applicazione del regolamento (Ue) 83/2014 –che, secondo gli interroganti, prevede un regime deteriore per le ragioni illustrate in premessa in ordine ai tempi di volo e di servizio– causi un aumento dei rischi legati alla sicurezza in volo;
se il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti possa specificamente illustrare le misure previste, anche dai competenti soggetti come Enac, per consentire l'esame continuo dell'agenzia europea per la sicurezza aerea sull'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti di volo e redigere la relativa relazione, al fine di garantire la sicurezza dei voli;
come il ministro del Lavoro e delle politiche sociali intenda assicurare un adeguato livello di tutela del lavoro nel rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento al personale di volo dell'aviazione civile".
data inserimento: Giovedì 04 Febbraio 2016